Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANGERA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria scritt chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento nel quale gli odierni ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono indagati per il reato di truffa aggravata e continuata (81, 110, 640 co.1 bis cod. pen.) ai danni di COGNOME NOMENOME NOME a creare un trust stimato in otto milioni e di autoriciclaggio in relazione ai proventi della truffa, ha tratto origine dalle querele sp stesso COGNOME, ritenutosi vittima di raggiri degli indagati volti all’appropriazion patrimonio mobiliare ed immobiliare. Agli indagati è stato contestato altresì il re autoriciclaggio realizzato attraverso l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE, finalizzato a sot beni dell’COGNOME dalla sua disponibilità, facendo confluire i beni medesimi dapprim RAGIONE_SOCIALE, e successivamente trasferendoli in Svizzera in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza.
Con la prima querela del 22/2/2023, l’COGNOME riferiva di aver sposato la COGNOME NOME del 2020 e di essere stato da questa condotto da un AVV_NOTAIO per la creazione di un trust nel qu far confluire tutto il suo patrimonio, del valore di alcune decine di migliaia di euro, a preservarlo da una procedura avviata all’esito di una condanna al risarcimento dei dan conseguenti ad un disastro colposo. Riferiva il querelante che beneficiari del trust erano la mo COGNOME NOMENOME NOME figlio di questa COGNOME NOME NOME la di lui moglie COGNOME NOME occupavano da tempo delle sue pratiche amministrative, contabili, burocratiche e fiscali, e lo avevano privato del suo patrimonio, facendogli firmare un atto che egli riteneva fosse mera donazione dissimulata
Con successiva integrazione di querela del 10/5/2023 l’COGNOME aveva fornito anche al dettagli della sua vita, anche personale, riferendo di aver doNOME al Vialli, nel 2017, l proprietà di una partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE, e di essere stato i dai consigli ricevuti dal Vall al trasferimento di tutti i suoi beni alla RAGIONE_SOCIALE SS, a segu condanna subita in un giudizio penale per disastro colposo, con una provvisionale di eur 1.200.000,00 sul risarcimento del danni, con conseguente pignoramento di molti suoi beni durante la fase esecutiva.
Nel 2020, al fine di salvaguardare gli interessi della COGNOME e del figlio in caso di suo era stato da questi convinto a sposare la prima e ad istituire il 30/4/2020 il RAGIONE_SOCIALE ove confluivano i capitali della RAGIONE_SOCIALE, e gli indagati si sarebbero appropriati delle s conferite al trust in virtù degli incarichi ricoperti. In particolare il COGNOME veniva nomin la COGNOME risultava quale beneficiaria e la COGNOME ricopriva il ruolo di Guardiano. 2/5/2023 i predetti estinguevano il trust facendo confluire i suoi beni in un nuovo denomiNOME RAGIONE_SOCIALE, e successivamente trasferendoli in Svizzera, così sottraendoglie definitivamente.
Resosi conto della truffa grazie al figlio COGNOME NOMENOME il querelante aveva poi an le azioni con diritto di voto riconosciute al COGNOME, aveva sollevato la COGNOME dall’in Guardiano del RAGIONE_SOCIALE ed attribuito tale ruolo al nipote COGNOME NOMENOME
A seguito di approfondimenti sulle diverse società e dell’acquisizione di s.i.t., tra gli COGNOME NOME e dal AVV_NOTAIO dinanzi al quale era stato costituito il RAGIONE_SOCIALE Trus data 24/10/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha emesso decr di sequestro preventivo sulle somme giacenti nei rapporti di conto nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE trust e delle società contenute nel fondo in trust (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) pa 6.612.890 72 euro, e degli immobili di proprietà delle società costituite nel fondo in attraverso il sequestro delle quote di maggioranza ammontanti complessivamente a 100.000,00 euro e di beni immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Novara, con ordinanza del 23/11/2023, ha rigettato il riesame propo ex art. 322 cod .proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, dand atto della formale querela sporta anche da COGNOME NOME nei confronti del COGNOME, aven il querelante invano sollecitato il trust a fornire tutte le relative informazioni (consi fondo del trust, valore delle società partecipate dalla costituzione del trust sino al suo su uscite riferibili al trust ed alle controllate), e l’esibizione del libro degli eventi e annuali, fino a che il COGNOME gli aveva comunicato che il trust era stato estinto il 2/5/2023
Il tribunale del riesame ha ravvisato il fumus commissi delicti, in relazione alla truffa aggravata, in primo luogo sulla base della querela sporta da COGNOME NOME NOME delle s.i.t dal nipote COGNOME NOME, alla luce delle quali si è ritenuto che gli indagati abbiano in essere artifici e raggiri volti a convincere la persona offesa a costituire il RAGIONE_SOCIALE p disporre di tutta la sua liquidità, sottraendola al suo controllo e gestendola in auto profittando così della loro competenza di commercialisti e della scelta di un negozio giuri complesso come il trust, goverNOME da una normativa composita ed eterogenea di stampo sovranazionale, del tutto ignota alla persona offesa, munita solo della licenza elementare.
Quanto al fumus del delitto di autoriciclaggio, invece, il tribunale del riesame ha ri che, a seguito del raggiro ai danni della persona offesa sfociato nella costituzione del RAGIONE_SOCIALE, gli indagati hanno costituito un nuovo trust (il RAGIONE_SOCIALE trust), seguito avvicendamenti nella funzione di trustee, da diversi spostamenti di sede, dalla scissione parzi simmetrica della RAGIONE_SOCIALE, dalla costituzione di un ulteriore trust e dalla cessione di un immobile.
La costituzione di nuovi trust dove sono confluiti i beni della persona offesa, trasferimenti di sede ed avvicendamenti dei gestori, è stata ritenuta finalizzata ad occulta provenienza dei beni derivanti dalla truffa ai danni dell’COGNOME, come evidenziato anche d violazione, da parte del COGNOME, dei suoi doveri di trustee, non effettuando il rendiconto del e realizzando operazioni senza la necessaria presenza ed il benestare del Guardiano.
Infine, il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente la scriminante di cui all’a cod. pen. in relazione all’art. 648 ter.1.c.p., invocando giurisprudenza di questa Corte seco
cui I ‘autoriciclaggio sarebbe reato posto a tutela dell’ordine economico.( cfr. Cass. sez. 5719 del 11/12/2018).
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, affidandolo a cinque motivi di impugnazione:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza, illogicità e contraddittorie anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all’affermata inconsapevole da parte della persona offesa, circa la natura, gli effetti giuridici e le finalità del trus
Si evidenzia che l’atto è stato redatto da un AVV_NOTAIO, pubblico ufficiale, in conformi bozza redatta dalle parti e che l’ordinanza ha trascurato che all’art. 16.2 del trust era p comunque l’obbligo dell’impiego dei fondi a favore anche del disponente ai fini del manteniment del precedente tenore di vita di questo. Non è stata vagliata, inoltre, la documentazi attestante che il Tribunale di Verbania nel 2023 si è pronunciato sulla richiesta di sequ conservativo per una somma pari a 23 milioni di euro avanzata dal danneggiato del disastro colposo addebitato all’COGNOME, a conferma dell’effettività dell’esigenza di tu patrimonio di questo.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento prova, con riguardo al ritenuto completo depauperamento patrimoniale della persona offesa a seguito dell’istituzione del trust, considerate anche le s.i.t del AVV_NOTAIO e le contrattuali come quella citata dalle quali emergerebbe che solo una parte del patrimonio de persona offesa sarebbe confluita nel fondo fiduciario.
3.3. Violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicab della scriminante dell’art. 649 cod. pen. sulla base di un unico arresto giurisprudenziale.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’inesistenza dell’a integrazione di denuncia e querela a firma di NOME COGNOME del 10/5/2023, alla luce documentazione medica prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame, volta contestare la riconducibilità dell’atto all’COGNOME.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al delitto di autoricicl cui al capo n. 2) per erronea applicazione della legge penale, laddove non si è considerata c la COGNOMECOGNOME unica beneficiaria del trust RAGIONE_SOCIALEione, ha costituito il trust RAGIONE_SOCIALE co una clausola che imponeva al RAGIONE_SOCIALEee di “prendere in considerazione” le richieste dell’Alberta formulate a causa di sopravvenuti bisogni tali da non consentirgli un “decoroso livell sussistenza”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novar in quanto è fondato il terzo motivo di impugnazione.
2. Sono inammissibili, invece, gli altri motivi posti a sostegno dell’impugnazione, in qu il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatori è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’app argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239 Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).
I motivi di ricorso diversi dal secondo attengono, invece, esclusivamente alla motivazio impugnata, che invece rende adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere il fumus dei reati ipotizzati, alla luce dell’esposizione che precede, in quanto ha dato con timori dell’COGNOME di subire le conseguenze del giudizio relativo al disastro c addebitatogli, ma anche delle modalità con le quali appare essersi realizzato, di fatt spossessamento di massima parte del patrimonio del querelante, in alcun modo escluso da clausole contrattuali che enunciavano una mera esigenza di considerare i suoi bisogni al fine garantirne un “decoroso livello di sussistenza”.
Anche con riferimento all’atto di integrazione di denuncia e querela a firma di COGNOME del 10/5/2023, la motivazione dell’ordinanza impugnata non può certo ritener inesistente con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, essendo confrontato il Tribunale del riesame anche con la cartella clinica relativa alla persona redatta dal personale dell’RAGIONE_SOCIALE presso il quale l’COGNOME era stato rico dalla quale era comunque risultato che il predetto era “vigile”, ed altresì con la perizia graf acquisita, relativa però ad atto diverso dall’integrazione di querela suddetta.
Il provvedimento impugNOME ha dato adeguatamente conto, pertanto, dei concreti elementi che hanno portato ad ipotizzare artifici e raggiri attraverso i quali gli indagati, approfitta condizioni di età avanzata della persona offesa, scossa anche dalla vicenda giudiziaria conclusa con sentenza di condanna per disastro colposo che imponeva un’elevata provvisionale, lo hanno spossessato di massima parte del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
3. Non può condividersi, invece, il percorso argonnentativo dell’ordinanza impugnata, laddove questa ha ritenuto l’inapplicabilità della scriminante dell’art. 649 cod. pen. al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., atteso che, per quanto questo sia volto a tutela dell’ordine economico, è innegabile che bene tutelato dalla norma sia anche il patrimo e, comunque, si tratta di reato compreso nel titolo XIII del codice penale, e, come tale espressa disposizione dell’art. 649 cod. pen., non punibile se commesso in danno, tra gli al del coniuge non separato o di un affine in linea retta, qualità da riconoscere, rispettivam nella COGNOME e nel COGNOME, figlio di quest’ultima, atteso che, ai sensi dell’art. 78 cod. ci è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge”, e che, ai sensi dell’art. 78, “nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro c (cfr. Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Rv. 252831: Nel caso in cui uno dei coniugi abbia un fi
NOME da precedente matrimonio, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui 649, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, il figlio del coniuge è affine in linea retta de coniuge).
La scriminante non può applicarsi, invece, alla COGNOME, coniuge non già della persona offesa bensì di un affine, e non per questo affine anch’essa.
Giova ricordare, però, che in caso di concorso di persone nel reato, il sequestro prevent finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di c dei concorrenti, non per l’intero importo del profitto, ma in relazione a quanto material conseguito da ognuno (Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, Rv. 282012), sicché l’ordinanza impugnata va annullata anche nei confronti di quest’ultimo, non emergendo dal percorso argomentativo della stessa quale sia il profitto conseguito da ciascun concorrente nell’ipotiz reato.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Novara per nuov giudizio anche con riferimento al profitto conseguito da ciascuno degli indagati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Novara competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
L’estensore
Il Presidente