Causa di Non Punibilità: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
L’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, il suo accesso è subordinato a precisi requisiti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce che la presenza di precedenti penali specifici e la genericità del ricorso costituiscono ostacoli insormontabili all’applicazione di tale beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, già condannato nei precedenti gradi di giudizio, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che, nonostante il reato fosse stato commesso, le sue modalità concrete e il danno cagionato fossero talmente lievi da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte e la Causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la manifesta infondatezza e la genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato come l’atto di impugnazione fosse meramente reiterativo delle censure già formulate in appello. In altre parole, il ricorrente non si è confrontato specificamente con le argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva già respinto la sua richiesta, limitandosi a riproporle in modo identico. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Nel merito, la Corte ha pienamente condiviso la valutazione del giudice d’appello. Richiamando i principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite, ha sottolineato come la valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità debba essere condotta “in concreto”, analizzando tutti gli indici previsti dalla legge. Nel caso specifico, due elementi sono risultati decisivi per negare il beneficio:
1. Il difetto del requisito dell’occasionalità: L’imputato era gravato da precedenti penali per un fatto identico. Questa circostanza ha dimostrato che la condotta illecita non era un episodio isolato e sporadico, ma si inseriva in un contesto di pregressa illegalità, facendo venir meno il carattere “occasionale” richiesto dalla norma.
2. La gravità della condotta: Oltre ai precedenti, la Corte ha considerato anche la gravità intrinseca della condotta, ritenendola non compatibile con la “particolare tenuità” che giustifica la non punibilità.
La Corte territoriale, quindi, aveva correttamente argomentato il diniego del beneficio, basandosi su elementi concreti e conformi all’orientamento giurisprudenziale di vertice. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la logicità e la coerenza di tale motivazione, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: per ottenere l’applicazione della causa di non punibilità, non è sufficiente che il danno sia minimo. È necessario che la condotta sia anche occasionale, un requisito che viene a mancare in presenza di precedenti penali specifici. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso per genericità e la conseguente condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende evidenziano la necessità di formulare impugnazioni che dialoghino criticamente con la sentenza appellata, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico, manifestamente infondato e meramente ripetitivo delle censure già formulate e respinte in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità?
L’applicazione della causa di non punibilità è stata esclusa a causa della mancanza del requisito dell’occasionalità, dimostrata dai precedenti penali dell’imputato per un fatto identico, e della gravità complessiva della sua condotta.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.
Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell’occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l’imputato era gravato, nonché alla gravità della condotta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024