Causa di non punibilità: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile?
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un istituto di grande rilevanza nel nostro ordinamento. Tuttavia, per invocarla con successo in Cassazione, non basta avere ragione nel merito, ma è fondamentale strutturare un ricorso che rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato possa essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che non sussistessero i presupposti necessari. La difesa dell’imputato, non condividendo tale valutazione, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’inosservanza delle norme processuali e un vizio di motivazione.
Il motivo principale del ricorso si concentrava sul diniego della non punibilità, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella loro valutazione. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui tale motivo è stato presentato si è rivelato fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Cassazione sulla Causa di non punibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se l’imputato avesse o meno diritto alla non punibilità. Si è fermata, invece, a un livello preliminare, giudicando il ricorso stesso come non idoneo a provocare una pronuncia sulla fondatezza delle censure.
L’inammissibilità per genericità e ripetitività
Il punto cruciale della decisione risiede nella motivazione dell’inammissibilità. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Cassazione sottolinea che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente sia errata dal punto di vista giuridico.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso “non specifici ma soltanto apparenti”. La Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego su una valutazione di fatto, considerando “le particolari modalità della condotta, l’importo delle fatture, nonché del pregiudizio arrecato alla p.o.”. Questo tipo di valutazione, essendo un “giudizio in fatto”, non è censurabile in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto nella motivazione.
Il ricorso, limitandosi a ripetere le argomentazioni d’appello, non ha attaccato la coerenza logica della motivazione della Corte territoriale, ma ha implicitamente chiesto alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, è indispensabile che i motivi siano specifici e critichino puntualmente i vizi di diritto o i difetti logici della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello per ottenere la causa di non punibilità?
No. La Corte di Cassazione, nel caso specifico, ha stabilito che la “pedissequa reiterazione” (mera ripetizione) dei motivi già dedotti e respinti in appello rende il ricorso inammissibile, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in questo caso?
La Corte d’Appello aveva negato la causa di non punibilità in ragione delle particolari modalità della condotta, dell’importo delle fatture e del pregiudizio arrecato alla parte offesa, ritenendo che questi elementi escludessero la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26049 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e al di della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è indeducibile fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già d in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 5, ove la sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ra delle particolari modalità della condotta, dell’importo delle fatture, nonc pregiudizio arrecato alla p.o. non sussistono i presupposti al fine di r sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis co dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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