Causa di non punibilità per tenuità del fatto: quando è esclusa?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7837/2024) fornisce chiarimenti cruciali sui criteri che ne precludono il riconoscimento, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso: dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Cassazione sulla Causa di non punibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato la sua genericità e manifesta infondatezza. La Corte di Appello, infatti, aveva già motivato in modo logico il diniego del beneficio, evidenziando elementi ostativi quali:
* Un certo grado di professionalità nella condotta illecita.
* Il valore non infimo del bene sottratto.
* L’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Il ricorrente, nel suo atto, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale, da solo, è sufficiente a rendere il motivo di ricorso inammissibile.
Inammissibilità degli Altri Motivi di Ricorso
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti non era stata sollevata nei motivi di appello, e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda la dosimetria della pena, i giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i minimi di legge, una scelta che, secondo la giurisprudenza costante, non necessita di particolari e approfonditi oneri di motivazione.
Le Motivazioni
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel principio ribadito dalla Corte riguardo ai criteri di applicazione dell’art. 131 bis c.p. I giudici hanno chiarito che i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità sono cumulativi ai fini della sua concessione, ma alternativi ai fini del suo diniego. In altre parole, per escludere il beneficio, è sufficiente che il giudice accerti la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dalla norma. La valutazione negativa anche di un solo elemento (come le modalità della condotta, l’entità del danno o il comportamento abituale del reo) è di per sé sufficiente a precludere l’applicazione dell’istituto, senza che sia necessario esaminare gli altri.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento rigoroso nell’interpretazione della particolare tenuità del fatto. Sottolinea che non si tratta di un beneficio concesso indiscriminatamente, ma di un istituto la cui applicazione è subordinata a una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La presenza di precedenti penali o modalità operative che rivelano una certa professionalità nel crimine costituiscono elementi fortemente ostativi. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza rappresenta un monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che si confrontino analiticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del gravame.
Per quale motivo il ricorso sulla causa di non punibilità è stato respinto?
È stato respinto perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di Appello aveva già fornito una motivazione logica per il diniego (professionalità della condotta, valore del bene, precedenti penali), e la Cassazione ha confermato che la valutazione negativa anche di uno solo di questi elementi è sufficiente a escludere il beneficio.
Cosa significa che i criteri dell’art. 131 bis c.p. sono ‘alternativi quanto al diniego’?
Significa che per negare l’applicazione della causa di non punibilità, al giudice basta accertare che manchi anche solo una delle condizioni richieste (ad esempio, che l’offesa non sia tenue o che il comportamento del reo sia abituale). Non è necessario che tutti i criteri siano valutati negativamente.
Perché la Corte non ha esaminato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
Perché questa specifica doglianza non era stata presentata nei motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale impedisce di introdurre per la prima volta in Cassazione motivi che non siano stati dedotti nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato l’affermazione di reità, sancita in primo grado, per il delitto di aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. è generico – perché, per un verso, era già stato formulato con enunciati aspecifici e dunque ab origine inammissibili nell’atto di gravame – e, per altro verso, perché, nel riproporre le cens già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta co la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di professionalità e su bene di non infimo valore ed a riguard dell’esistenza di più precedenti penali – ed è anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 b cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso l’applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anch di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, COGNOME; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018);
Osservato che il secondo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazion alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con l’effetto della rimodulazione de trattamento sanzionatorio, non è consentito in questa sede – perché inerente a violazione d legge non dedotta con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. quanto alla doglianza sulla dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha messo in rilievo l’applicazione, in primo grado, dei minimi di legge, che di per sé non esige, per costan giurisprudenza di questa Corte, particolari approfondimenti argomentativi;
Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024