Causa di non punibilità: la Cassazione chiarisce i limiti della richiesta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la possibilità di richiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la prima volta durante il giudizio di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, evidenziando come le omissioni possano precludere importanti benefici per l’imputato.
I fatti di causa
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per un reato di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali. Con il primo, contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata all’uso personale e non allo spaccio. Con il secondo, sollevava per la prima volta la questione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione della Cassazione e la tardiva richiesta della causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. La decisione offre spunti di riflessione fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta tempistica per sollevare determinate eccezioni.
Il primo motivo: il divieto di rivisitazione dei fatti
Sul primo punto, i giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Non può, cioè, riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, basandosi su elementi oggettivi come la quantità della sostanza e le modalità di occultamento, ritenendoli incompatibili con un uso meramente personale. Pertanto, il motivo è stato considerato un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Il secondo motivo: i presupposti per la causa di non punibilità in Cassazione
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo. La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., mai invocato nel giudizio d’appello, dove la discussione si era concentrata unicamente sulla dosimetria della pena. La Corte ha definito il motivo “manifestamente infondato”, richiamando un principio consolidato: è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione la sussistenza della causa di non punibilità, ma solo a una condizione stringente. I presupposti per la sua applicazione devono essere immediatamente rilevabili dagli atti processuali già acquisiti, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. In questo caso, la Corte ha ritenuto che gli elementi presenti nelle sentenze di merito non consentissero una valutazione immediata e positiva, rendendo la richiesta inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il primo (Tribunale e Corte d’Appello) è la sede naturale per l’accertamento dei fatti e la valutazione di tutte le circostanze rilevanti, incluse quelle che possono portare al proscioglimento per particolare tenuità. Il secondo (Corte di Cassazione) ha una funzione di controllo sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto. Introdurre in questa fase questioni che richiedono una nuova analisi fattuale, come spesso accade per la valutazione della tenuità del fatto, snaturerebbe la funzione stessa della Corte Suprema. La decisione, pertanto, non nega in assoluto la possibilità di sollevare la questione, ma la circoscrive a casi eccezionali in cui la tenuità dell’offesa emerga “ictu oculi” (a colpo d’occhio) dagli atti, senza necessità di alcuna indagine aggiuntiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Evidenzia la necessità di articolare una difesa completa sin dal primo grado, prospettando al giudice di merito tutte le possibili questioni, sia di fatto che di diritto. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare eccezioni come quella relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è una strategia rischiosa, che ha successo solo in circostanze molto rare. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria sottolinea ulteriormente le conseguenze negative di un ricorso giudicato inammissibile.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare che la sostanza era per uso personale?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né i fatti del processo. Il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in questa sede porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
Sì, ma solo a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente e chiaramente desumibili dagli atti già presenti nel fascicolo processuale, senza che sia necessario alcun nuovo accertamento o valutazione di fatto. Se la valutazione richiede un’analisi complessa, la richiesta verrà respinta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1980
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’ar comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente – è st analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al dato ponderale d sostanza nonché alle modalità di occultamento e da ritenere incompatibili con l’us personale medesimo.
Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato.
Va rilevato che la sussistenza della predetta ipotesi non era stata prospett in sede di appello (in cui si era fatta questione unicamente della dosimetria d pena) e va, quindi, richiamato il principio in base al quale la condotta dell’impu successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell’applicabilità della c di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. è deducibile per la prima volt giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l’at impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazion apprezzando la circostanza sopravvenuta nell’ambito del complessivo giudizio sull’entità dell’offesa, può ritenere sussistente l’esimente nel solo caso in cui immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e n siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, d 2024, COGNOME, Rv. 285726); elemento non ravvisabile nel caso di specie in considerazione degli elementi desumibili dalle sentenze di merito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
La Preliddnte