Causa di non punibilità: Esclusa in Caso di Condotta Reiterata
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 34 del d.lgs. 274/2000, è uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto, negandone l’applicazione quando la condotta dell’imputato non è occasionale. Il caso esaminato riguarda un cittadino straniero condannato per non aver rispettato un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.
I Fatti del Caso: Violazione dell’Ordine di Allontanamento
Un cittadino straniero veniva condannato dal Giudice di Pace per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, proponeva ricorso in Cassazione, basando le sue doglianze su un unico motivo: il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità.
L’Appello e la Richiesta di non Punibilità
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado. A suo avviso, il fatto contestato era di particolare tenuità e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità prevista per i reati di competenza del Giudice di Pace. Questo istituto permette di escludere la pena quando il danno o il pericolo sono esigui e la condotta è occasionale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e logica per giustificare il diniego della richiesta. Il punto centrale della decisione risiede nella non occasionalità della condotta dell’imputato. La Corte ha evidenziato come il giudice avesse correttamente valorizzato diversi elementi per escludere il carattere episodico della violazione:
1. Precedente Penale Specifico: L’imputato aveva già riportato una condanna per un reato della stessa indole, dimostrando una tendenza a violare le norme sull’immigrazione.
2. Altri Precedenti Penali: La sua fedina penale includeva anche condanne per reati in materia di stupefacenti.
3. Presenza Irregolare Protratta: I rilievi dattiloscopici collocavano la sua presenza irregolare in Italia sin dal 2015.
Questi elementi, considerati nel loro complesso, non dipingono un episodio isolato, ma una vera e propria manifestazione di un comportamento di reiterata violazione delle regole della convivenza civile. Pertanto, la condotta non poteva essere qualificata come occasionale, requisito indispensabile per l’applicazione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni: Quando la Tenuità del Fatto non Basta
L’ordinanza riafferma un principio cruciale: la valutazione per la concessione della causa di non punibilità non deve limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’imputato. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, e un comportamento generale che dimostra un’insofferenza alle regole dello Stato, costituiscono un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo beneficio. La decisione della Corte ha quindi confermato la condanna e ha aggiunto il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, sancendo che la tenuità del fatto, da sola, non è sufficiente a giustificare la non punibilità quando il responsabile dimostra una sistematica inclinazione a delinquere.
È possibile ottenere la causa di non punibilità per la violazione di un ordine di allontanamento?
In linea di principio sì, ma la sentenza chiarisce che non è applicabile se la condotta non è occasionale. La presenza di precedenti penali, specialmente per reati della stessa indole, e una permanenza irregolare e protratta nel tempo escludono questo beneficio.
Cosa intende la Corte per ‘non occasionalità della condotta’?
Nel caso specifico, la ‘non occasionalità’ è dimostrata da un insieme di fattori: un precedente penale per un reato simile, altri precedenti per reati diversi (come quelli legati agli stupefacenti) e dati che provano una presenza irregolare in Italia per diversi anni. Questo quadro indica un comportamento di reiterata violazione delle leggi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 10/05/1988
avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consi-di-r- MADTA GLYPH • i- ir-sitx.u–1
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice di Pace di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 34 d.lgs. 274/2000, è manifestamente infondato poiché inerente a un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato in cui il giudice del merito ha fornito congrua motivazione giustificando la mancata concessione della lamentata causa di non punibilità in ragione della non occasionalità della condotta, evidenziando come l’imputato abbia già un precedente penale per un reato della stessa indole, oltre ad altri precedenti per reati in materia di stupefacenti, nonché precedenti dattiloscopici che ne collocano la presenza irregolare in Italia a far data dal 2015, ciò costituendo manifestazione di un comportamento di reiterata violazione delle regole della convivenza civile (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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