Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; visto il verbale della udienza pubblica del 26 settembre 2024;
RITENUTO IN FATTO
Le decisioni di merito sono rappresentate da: a) sentenza emessa dal Tribunal Salerno in data 7 ottobre 2020 con rito abbreviato condizionato; b) sentenza eme dalla Corte di Appello di Salerno in data 15 settembre 2023.
La vicenda processuale riguardante NOME e NOME si articola in più epi che è bene schematizzare, data la eterogeneità dei fatti.
1.1 A carico di COGNOME NOME (in ragione della intervenuta prescrizione in secondo del reato di cui al capo 5) è stata affermata nei due gradi di giudizio l responsabilità per i seguenti capi di imputazione:
TABLE
1.2 NOME è stato ritenuto responsabile del solo concorso nel reato di cui a .. 6. Quanto alla determinazione della pena, nei confronti di NOME la pena è s determinata in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa sin dal grado.
Quanto a NOME la Corte di Appello ha determinato la pena per i reati di cui a 4 e 6 (unificati dal vincolo della continuazione, con attribuzione di anni uno per il cui al capo n.4) in anni quattro di reclusione ed euro tremila di multa; la pena per di cui al capo n.11 in mesi otto di reclusione e la pena per il reato di cui al c anni due di reclusione ed euro quattordicimila di multa.
1.3 Quanto alle fonti di prova, va rilevato che la decisione di primo grado cita num captazioni di conversazioni, da cui si comprende che nei primi mesi del 2016 era in c un cruento scontro – in Eboli – tra due gruppi malavitosi contrapposti.
1.4 Con particolare riferimento al capo n.4 si afferma che il NOME dopo la sc – da parte della polizia giudiziaria – di fori sulla carrozzeria del propri (riconducibili a colpi di arma da fuoco) , non forniva alcun elemento utile alle indagini. La captazione di conversazioni consentiva di affermare – tuttavia – che NOME NOME NOME la «provenienza» dei colpi e la ascrivìbilità dell’azione proprio al gruppo del COGNOME riferimenti alla volontà di reagire) . Il Tribunale ritiene che la condotta favoreggia punibile, posto che non può dirsi sussistente in via immediata un perico autoincriminazione del dichiarante (in riferimento alla ipotesi di non punibilità all’art. 384 cod.pen.).
1.5 In riferimento agli altri episodi delittuosi si fa sempre riferimento ai con conversazioni oggetto di captazione. Così per l’episodio del 1 aprile 2016 – commesso da entrambi gli imputati in concorso con COGNOME NOME – che in parte cadeva sott diretta percezione di una pattuglia dei carabinieri (v. pag. 6) ed in parte veniva ric attraverso l’analisi delle conversazioni. Analogamente l’episodio del 21 marzo 2 (favoreggiamento del COGNOME) viene integralmente ricostruito attraverso conversazi anche dirette, che asseverano l’ipotesi di accusa in modo sostanzialmente autoevide L’attività di spaccio di cui al capo 14 è anch’essa ricostruita tramite l’ana conversazioni intervenute sulla utenza in uso a NOME nei giorni 11/19 marzo 20 sintetizzate nel testo della sentenza.
La Corte di Appello, quanto agli episodi delittuosi oggetto di conferma, rileva in che:
le doglianze difensive quanto al reato di favoreggiamento di cui al capo n.4 infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, si ribadisce che non pu
applicazione la speciale esimente di cui all’art.384 cod.pen., atteso che propr contenuti delle conversazioni oggetto di captazione emerge la volontà del NOME NOME rea personalmente, il che esclude la ricorrenza di un serio timore per la propria incolu b) sono parimenti infondate le doglianze introdotte in riferimento alla ulteriore con di favoreggiamento di cui al capo 11, essendo del tutto evidente (in ragione del conte delle conversazioni) la estraneità del COGNOME NOME alla consumazione del r presupposto;
ancora, del tutto univoche sono le conversazioni relative alla attività di s dell’hashish di cui al capo 14.
Con riferimento ai fatti di cui al capo 6 viene ribadita la assoluta linear ricostruzione realizzata in primo grado, essendo del tutto illogica e contraria alle evidenze dimostrative la prospettazione difensiva secondo cui i due COGNOME avrebbero s ‘dato un passaggio’ al COGNOME, ignorando che costui fosse armato. Viene conferma altresì la ricorrenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, in ragione ‘pubblica ostentazione’ della tipica forza di intimidazione (fatto realizzato in pien ed in centro cittadino, in un contesto di contrapposizione tra gruppi).
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO. Il ricorso è affidato a nov motivi (si tratta di due atti che verranno qui esposti in sintesi, con indicazione d comuni a NOME e NOME).
3.1 Al primo motivo – nell’interesse di COGNOME NOME – si deduce erronea applicazio legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il di favoreggiamento di cui al capo 4.
Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe ignorato alcune doglianze. Il NOME poteva essere certo del fatto che ad esplodere í colpi di arma da fuoco verso la sua v era stato proprio il NOME (dalle stesse conversazioni captate non si evince che NOME NOME NOME NOME momento della esplosione dei colpi); dunque non vi era cert sull’autore della condotta di offesa.
3.2 Al secondo motivo, sempre sul fatto contestato al capo n.4, si deduce err applicazione di legge con riferimento al diniego della esimente di cui all’art.384 co
Secondo la difesa vi erano entrambi i profili presi in esame nella disposizione di l ciò in punto di rischio per la propria incolumità personale, ma anche per la necess proteggere se stesso da incriminazioni per fatti di criminalità organizzata, dato stessa sentenza di merito (specie in primo grado) valorizza il contesto di ‘rec contrapposizione’ tra gruppi.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion riferimento alla affermazione di responsabilità per i reati di cui a capo 6. Si motivo comune ai due ricorrenti (v. primo motivo dell’atto depositato nell’interes COGNOME NOME).
Secondo la difesa non vi è prova del concorso di COGNOME NOME NOME e di COGNOME NOME NOME n condotte tenute da COGNOME NOME. Seppure i due fratelli NOME NOME recarono posto per ‘soccorrere’ il COGNOME (dopo un conflitto a fuoco con esponenti del gr avverso), non vi sarebbe alcuna evidenza di un previo accordo. La presenza dei due fratelli NOMENOME NOME NOME, sarebbe occasionale e non sostenuta dal dolo.
3.4 Al quarto motivo si deduce, in rapporto a detto capo, vizio di motivazione circ ricorrenza dell’aggravante dell’avvenuto utilizzo del metodo mafioso. Anche in tal ca motivo è comune ai due ricorrenti (v. secondo motivo ricorso COGNOME NOME).
Secondo la difesa non vi è alcun carattere dell’azione tale da evocare la fo intimidazione di un sodalizio mafioso. Ragionando come in sentenza qualunque azione delittuosa commessa con armi in luogo pubblico sarebbe aggravata dal metodo mafioso.
3.5 Al quinto motivo – nell’interesse del solo COGNOME NOME – si deduce erronea applica di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità reato di cui al capo 11.
Secondo la difesa non potrebbe parlarsi di favoreggiamento perché il NOME è concorren nel reato presupposto, come già segnalato in sede di merito. Ciò sarebbe desumibile contenuto di una delle conversazioni.
3.6 Al sesto motivo – nell’interesse del solo COGNOME NOME – si deduce erronea applic di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo 14.
Le intercettazioni non offrivano certezze sul tema dell’acquisto e rivendita della so stupefacente, a differenza di quanto affermato nella decisione impugnata. In mo illogico sarebbe stata disattesa l’ipotesi alternativa di acquisti per uso personale
3.7 Al settimo motivo – per il solo COGNOME COGNOME – si deduce vizio di motivazione sul di della circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 5 dPR n.309 del 1990.
3.8 All’ottavo motivo – per il solo COGNOME NOME – si deduce vizio di motivazione c riNOMEimento solo parziale della continuazione. Il ricorrente si duole, in particola diniego di unificazione (ai capi 4,5 e 6) del reato in tema di stupefacenti (capo 14)
3.9 Al nono motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in te di trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivo comune ad entrambi i ricorrenti (terzo motivo dell’atto di ricorso per COGNOME NOME) .
La difesa censura, in particolare, la fissazione della pena-base per il reato dell’arma comune da sparo in anni tre di reclusione, ritenendo tale misura eccessi non congruamente giustificata, posto che per le modalità complessive della azio criminosa è stata riNOMEiuta la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato al secondo motivo, me va dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
Conviene esaminare il motivo di ricorso relativo al capo numero 4 della rubrica, priorità. Ad avviso del Collegio è fondata la doglianza in punto di omessa applicazi della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod.pen. .
2.1 La disposizione in parola ricomprende la condotta di favoreggiamento personale (t le ipotesi in cui la violazione della norma incriminatrice risulta giustificat bilanciamento tra contrapposti interessi) e compiNferimento alla particolare condizi di «aver commesso il fatto per la necessità di salvare sé medesimo o un prossi congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». Una necess obiettiva di autoprotezione rende non punibile ciò che – in concreto – si rivela ess aiuto ad eludere le investigazioni svolte dalle autorità.
2.2 Ad avviso del Collegio, posta la correttezza della ricostruzione in fatto (i colpi da fuoco sono stati oggetto di constatazione e dalle captazioni si desume in modo log la NOMEenza della loro provenienza), nel caso oggetto di giudizio la necessi ‘autoprotezione’ non deriva dal pericolo di rappresaglie da parte del gruppo avve quanto dal diritto di non fornire spunti di autoincriminazione su fatti inscindibi correlati a quello su cui le informazioni erano state chieste.
2.3 Circa tale aspetto il Collegio ritiene del tutto condivisibile la linea inter affermata, tra le altre, da Sez. VI n. 21987 del 5.4.2023, rv 284709, secondo cui f in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stess prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, op anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per ev un’accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapp di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un cr di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione.
2.4 Il caso oggetto di trattazione offre, a differenza di quanto si è ritenuto in merito, un chiaro esempio di applicabilità di simile principio di diritto, posto ammissioni circa la NOMEenza della genesi dell’attentato subìto (da parte del NOME COGNOME) avrebbero comportato una inevitabile conferma alla tesi, già coltivata d investigatori (tanto da aver attivato le intercettazioni delle comunicazioni telefo della esistenza di un ‘conflitto tra gruppi’, uno dei quali capeggiato proprio da NOME COGNOME evidente, pertanto, che l’esigenza di autoprotezione rende, in tal caso, punibile l’atteggiamento di reticenza tenuto, con applicazione della disposizione d all’art. 384 comma 1 cod.pen. .
I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché diretti a rivalutazioni in comunque di aspetti esaminati congruamente nella decisione impugnata.
3.1 I due motivi relativi al capo n.6 sono inammissibili per manifesta infondatezza, ad essere diretti ad una – non consentita – rivalutazione dei fatti, muovendo da prospettiva del tutto assertiva. Ed invero l’incrocio dimostrativo tra la operazione di giudiziaria che ha condotto all’arresto del COGNOME (pacificamente sceso dalla autovet ove si trovavano anche i due fratelli COGNOME) e i contenuti delle conversazioni ogget captazione è stato in modo del tutto logico esposto nelle decisioni di merito e non p alcun modo essere rivalutato in questa sede. Analogamente, non risulta illogica valorizzazione – quanto al profilo della circostanza aggravante dell’aver agito con met mafioso – delle particolari modalità del fatto, posto che i protagonisti dello scontro confidato sulla carica intimidatoria correlata alla riNOMEibilità di una azione ‘di volutamente realizzata in un centro cittadino e senza evitare di essere identificati.
3.2 I motivi relativi alla affermazione di responsabilità di NOME per i capi sono inammissibili perché non consentiti, essendo basati su una non accettabi rielaborazione del ragionamento probatorio svolto in sede di merito, fondato su una chia attribuzione di significato alle conversazioni captate in entrambe le occasioni. Per cos atteggiamento interpretativo, questa Corte di legittimità non può compiere una nuova diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l’operazione compiu giudice di merito non presenti aspetti di ‘travisamento’ o di manifesta irragionevol nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (v. per tutte Sez. U. n. 224 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del signific di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in pres del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevole della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nel caso in esame no si rinvengono.
3.2.1 Anche la riproposizione del tema della qualificazione giuridica in rapporto al di cui al capo 14 risulta viziata da genericità, stante l’omesso confronto con la pu motivazione contenuta nella decisione impugnata (con particolare riferimento ag elementi di fatto indicati a pagina 14 della decisione impugnata).
3.3 I motivi introdotti da NOME sul trattamento sanzíonatorio sono manifestame infondati, così come il motivo proposto da NOME.
Ed invero, quanto al profilo della continuazione tra il capo relativo allo smercio di so stupefacenti ed i fatti di cui al capo 6 (posto che il reato di cui al capo 5 è e prescrizione e quello di cui al capo 4 è oggetto di annullamento senza rinvio) va ril che il ricorso è generico, posto che riproduce in modo assertivo la tesi difensiva confrontarsi con la puntuale motivazione del diniego (pag. 15 e 16 della decisi impugnata).
Quanto alla determinazione della pena t i motivi sono manifestamente infondati – per entrambi i ricorrenti – posto che la Corte di secondo grado ha argomentato in modo d tutto congruo le scelte operate (in punto di disvalore accentuato del fatto di cui 6, realizzato in luogo pubblico e in un contesto di scontro tra gruppi rivali), incen un profilo di gravità delle condotte e negativa personalità degli imputati, in termi tutto corrispondenti a quanto previsto dall’art. 133 cod.pen. .
Per quanto detto sopra, va rilevato che l’annullamento senza rinvio della decisi impugnata in riferimento al capo n.4 – per COGNOME NOME – determina la elisione d relativa pena, sicchè limitatamente al capo n.6 la pena finale va rideterminata in an di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ferme le pene già stabilite per i reati d capi 11 e 14.
In riferimento a COGNOME NOME la integrale statuizione di inammissibilità del ric comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che par congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME limitatamente delitto di favoreggiamento di cui al capo 4 dell’imputazione perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art.384 cp e per l’effetto ridetermina la pena per il delitto di cui al
anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ferme le pene già stabilite per i cui ai capi 11 e 14. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso in data 26 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente