Causa di non punibilità e ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza n. 42909/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un ricorso basato sulla causa di non punibilità per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, prevista dall’art. 393 bis del codice penale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti; il ricorso, per essere accolto, deve confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Il Contesto del Ricorso e la Tesi Difensiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. L’imputato sosteneva che la propria condotta, oggetto del procedimento penale, dovesse essere giustificata dall’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis c.p. A suo dire, la sua reazione era stata provocata da un comportamento arbitrario, scorretto e offensivo tenuto nei suoi confronti da alcuni sanitari, qualificabili come pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. La difesa, quindi, puntava a dimostrare che l’azione del proprio assistito non era punibile in quanto legittima reazione a un’ingiustizia subita.
La Decisione della Corte sulla Causa di non Punibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse o meno ragione, ma si ferma a un livello procedurale. Gli Ermellini hanno constatato che il motivo presentato dal ricorrente era, di fatto, una semplice riproposizione di una doglianza già avanzata e motivatamente respinta dalla Corte di Appello. Questo vizio procedurale ha impedito alla Suprema Corte di esaminare la fondatezza della richiesta di applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni: la Reiterazione del Motivo e la Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. In primo luogo, si è evidenziato che il ricorso si risolveva in una “mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa”. I giudici di secondo grado avevano già analizzato la questione, concludendo con una motivazione “congrua ed effettiva” che i sanitari non avevano agito con modalità scorrette, arbitrarie o offensive. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato ritenuto “aspecifico”, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché le argomentazioni della Corte di Appello fossero errate, limitandosi a ripetere la propria versione dei fatti. Per la Cassazione, un ricorso efficace deve demolire il ragionamento del giudice precedente, non ignorarlo.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per la tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le proprie tesi. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Invocare una causa di non punibilità richiede non solo l’affermazione di un proprio diritto, ma anche la puntuale contestazione delle ragioni per cui i giudici dei gradi inferiori lo hanno negato. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere una censura già presentata e motivatamente respinta dalla Corte di Appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
È sufficiente invocare la causa di non punibilità per reazione ad un atto arbitrario per evitare una condanna?
No, non è sufficiente. Secondo la decisione, è necessario dimostrare che l’atto del pubblico ufficiale (in questo caso, i sanitari) sia stato effettivamente compiuto con modalità scorrette, arbitrarie e offensive, circostanza che nel caso di specie era stata esclusa dai giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42909 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis cod. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di Lina censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello;
Ritenuto, parimenti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come i sanitari non abbiano in alcun modo agito con modalità scorrette arbitrarie e offensive e, dunque, il motivo si rivela aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.