Causa di non punibilità: quando un ricorso generico ne impedisce l’applicazione
L’ordinanza n. 47813/2023 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si discute la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza che intende contestare.
Il Caso: Dall’Oltraggio alla Richiesta di Particolare Tenuità del Fatto
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Torino, ha presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa era il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto che consente di escludere la sanzione penale per fatti di minima offensività.
L’imputato sosteneva che la sua condotta rientrasse in questa fattispecie, ma la sua argomentazione si è scontrata con un ostacolo di natura prettamente procedurale.
La Decisione della Cassazione e la Genericità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione – ovvero se la tenuità del fatto fosse o meno applicabile – ma nella forma con cui il ricorso è stato presentato. I giudici hanno qualificato il motivo di impugnazione come ‘generico’.
Inammissibilità e la mancata critica alla motivazione
Secondo la Suprema Corte, la Corte di Appello aveva già esposto chiaramente nella sua sentenza (a pagina 3, come specificato nell’ordinanza) le ragioni per cui riteneva di non poter accogliere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità. Il ricorso dell’imputato, invece di contestare punto per punto tali motivazioni e di spiegare perché fossero errate, si è limitato a riproporre la richiesta in termini vaghi, senza un reale confronto con la decisione impugnata. Questo vizio procedurale è fatale nel giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha ritenuto il motivo ‘inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata’. In sostanza, non è sufficiente lamentare il mancato riconoscimento di un beneficio o di una causa di esclusione della punibilità; è necessario dimostrare l’errore logico o giuridico commesso dal giudice precedente nel negarlo. Il ricorso, non avendo adempiuto a questo onere di specificità, non poteva essere esaminato nel merito.
La conseguenza di tale declaratoria di inammissibilità è stata duplice: la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione sottolinea un aspetto cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la specificità sono requisiti imprescindibili. Non basta essere convinti delle proprie ragioni, ma è fondamentale articolarle in modo che si confrontino direttamente con la logica argomentativa del giudice che ha emesso la sentenza. L’ordinanza ci ricorda che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come qualsiasi altra istanza difensiva, deve essere supportata da argomentazioni puntuali che demoliscano la motivazione contraria. Un ricorso ‘generico’ è destinato a naufragare prima ancora di arrivare a una discussione sul merito della questione, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. L’imputato non ha contestato in modo specifico le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello per negare la causa di non punibilità, ma si è limitato a riproporre la sua richiesta in modo vago.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è ‘generico’ quando non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di fornire argomenti specifici per dimostrare perché quella motivazione sarebbe errata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47813 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13616/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all’art. 341 bis cod. pe EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibi per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della senten impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l’invocata causa di non punibilit può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.