Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ortona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 02/04/2025 il Tribunale di Pescara condannava NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada pena di mesi due di arresto.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis co nonché mancanza di motivazione. Osserva che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul riconoscimento causa di non punibilità prevista dall 131-bis cod. pen., nonostante lbsse stato oggetto di specifica richies difensore; che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto anche di ufficio effet una verifica preventiva in ordine alla sussistenza dei presupposti di applica
della causa di non punibilità in discorso; che, dunque, si è verificata la vio del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., che impone l’obbligo di verif anche di ufficio, la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. in difetto di una specifica richiesta della difesa; che, nel caso di specie, i – tenuto conto delle modalità esecutive del reato, del movente e d personalità dell’imputato – avrebbe dovuto affrontare tutti i profili relat sussistenza o meno della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bi pen.
Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti, per non essere conse l’unico motivo cui è affidato.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che, in tema di motivazione de sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processu determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consenti l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione ado essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atte che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi dife disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla rei implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01): questo è appun ciò che è avvenuto nel caso che si sta scrutinando, ove l’esclusione configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis co emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato, pure in modo particolarmente contratto, í precedenti da cui risulta gravato NOME, che – in quanto sintomatici dell’abitualità nel delinquere dell’impu escludono l’applicazione dell’istituto invocato.
In ogni caso e sotto altro profilo, nella specie non sussistono le cond per addivenire a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte legittimità, non essendo consentito l’unico motivo cui il ricorso è affidato. Q t GLYPH k GLYPH c GLYPH i il ricorrente, che lk ha comunque l’onerè,,- pena la gebericita -del -ricorso al sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comm lett. c), cod. proc. pen, -, ha formulato un motivo del tutto generico, ome ogni allegazione sul punto, atteso che si è limitato a richiamare le condizi astratta operatività dell’istituto (le modalità della condotta, il move personalità dell’imputato), ma non anche quelle in fatto e in dirit dovrebbero giustificare, nei caso concreto, il riconoscimento della causa di punibilità invocata. Sul punto, soccorre il diritto vivente, allorquando ri l’interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor pr
quella estrinseca, dell’atto di impugnazione che richiede, per l’appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione). Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 5 novembre 2025.