Causa di non Punibilità: la Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: i requisiti di specificità del ricorso, specialmente quando si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come un ricorso meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato tale richiesta, respingendola sulla base di una valutazione specifica delle modalità della condotta dell’imputato, ritenute tali da escludere la lieve tenuità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di appello fosse privo di specificità. Invece di contestare con argomenti nuovi e pertinenti il ragionamento giuridico della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e disattese nel secondo grado di giudizio.
Le Motivazioni: la Specificità del Ricorso e la Causa di non Punibilità
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive già presentate. Esso deve, invece, contenere una critica mirata e specifica della decisione impugnata, evidenziandone gli eventuali vizi logici o giuridici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta per negare la causa di non punibilità, sottolineando le modalità della condotta dell’imputato che inducevano a ritenerla non di lieve tenuità. Il ricorso, non confrontandosi criticamente con tale motivazione, è stato considerato meramente riproduttivo e, pertanto, inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano specifici e non meramente ripetitivi. Per sperare nell’accoglimento di un’istanza, come quella relativa alla tenuità del fatto, è indispensabile argomentare in modo puntuale contro le ragioni espresse dal giudice del grado precedente. La genericità dell’impugnazione non solo ne comporta l’inammissibilità, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito per i professionisti del diritto, evidenziando la necessità di un approccio critico e approfondito nell’elaborazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dalla Corte d’Appello.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo la causa di non punibilità?
La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità, ritenendo che le modalità della condotta dell’imputato non fossero di lieve tenuità, come richiesto dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso
Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l’omesso riconoscimento della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riprodu profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condo dell’imputato, ha ritenuto che ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità (p. 2)
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere est sore
Il Pres ente