Causa di non punibilità: perché i precedenti penali contano
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Questo istituto, pensato per evitare sanzioni penali per reati di minima gravità, non può essere concesso automaticamente. La decisione evidenzia come la presenza di precedenti penali specifici e una valutazione negativa sulla futura condotta dell’imputato siano elementi decisivi che ne precludono l’applicazione. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni della Corte.
Il caso: Ricorso in Cassazione per Evasione
Una donna, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione (art. 385 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si concentrava su due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in generale, un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso, che avrebbe potuto giustificare l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Questo articolo permette infatti al giudice di non procedere penalmente quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
L’importanza dei precedenti nella valutazione della causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e ripetitività delle argomentazioni già presentate in appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che la sentenza impugnata era del tutto priva di vizi di motivazione. I giudici di merito avevano, infatti, correttamente valorizzato la presenza di elementi ostativi che impedivano una mitigazione della pena.
In particolare, due fattori sono risultati determinanti:
1. I precedenti specifici: la ricorrente aveva già riportato condanne per reati della stessa indole. Questo elemento è stato considerato un indicatore di una certa inclinazione a delinquere, incompatibile con la finalità dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
2. L’assenza di una prognosi favorevole: i giudici non hanno ravvisato elementi sufficienti per formulare un giudizio positivo sulla futura condotta dell’imputata. La prognosi favorevole è un requisito essenziale per poter beneficiare della non punibilità, poiché indica che l’episodio criminoso è stato isolato e non vi è pericolo di recidiva.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla corretta applicazione dei principi che regolano l’art. 131-bis c.p. La norma richiede una valutazione complessiva che non si limiti alla sola gravità del fatto, ma che consideri anche la personalità dell’autore del reato. La sentenza impugnata aveva compiuto questa valutazione in modo approfondito e logico, evidenziando come i precedenti specifici della ricorrente fossero un chiaro ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità. Il ricorso, non presentando argomenti nuovi o capaci di scalfire la logicità della decisione di merito, è stato ritenuto manifestamente infondato.
La Corte ha quindi confermato la condanna, aggiungendo anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione serve come importante promemoria: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico. I giudici sono tenuti a svolgere un’analisi attenta e completa della situazione, che include la storia criminale del soggetto e le sue prospettive di reinserimento sociale. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, rappresenta un forte indizio contrario alla concessione del beneficio, segnalando una tendenza a violare la legge che mal si concilia con l’idea di un comportamento meramente occasionale e di minima offensività.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la presenza di precedenti penali, in particolare se specifici (cioè per reati della stessa natura), è considerata un elemento ostativo che può portare il giudice a negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., come stabilito nel caso di specie.
Cosa valuta il giudice per concedere la non punibilità ex art. 131-bis c.p.?
Il giudice valuta non solo la tenuità dell’offesa, ma anche la condotta dell’imputato. Elementi cruciali sono l’assenza di precedenti penali specifici e la presenza di elementi che possano fondare una prognosi favorevole, ovvero la previsione che l’imputato non commetterà altri reati in futuro.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato;
ritenuto, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. nonché, in generale, all’eccessivo trattamento sanzionatorio. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la presenza di elementi ostativi una mitigazione della pena (i precedenti specifici della ricorrente) e l’assenza di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Id la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
NOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere este COGNOME
re COGNOME
Il Presidente