Causa di non punibilità: la Cassazione chiarisce i limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che la valutazione sulla scarsa offensività della condotta è una prerogativa del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto per non essere rientrato nella propria abitazione all’orario stabilito da un’autorizzazione. L’imputato, pur godendo di un’ampia autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, non aveva rispettato i termini per il rientro, violando così le prescrizioni imposte.
I Motivi del Ricorso e l’Applicazione della Causa di Non Punibilità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Carenza dell’elemento soggettivo: Sosteneva la mancanza di dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Riteneva che il suo comportamento dovesse essere considerato di particolare tenuità e, quindi, non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Il ricorrente criticava la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che la sua condotta fosse scarsamente offensiva, data l’ingiustificata assenza dal domicilio nonostante l’ampio permesso di cui godeva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione esaustiva e giuridicamente corretta.
In primo luogo, la Corte ha confermato la sussistenza del dolo. La mancata presenza di patologie che potessero compromettere la capacità dell’imputato di orientarsi nel tempo e nello spazio era un elemento sufficiente per concludere che il mancato rientro fosse una scelta volontaria e consapevole, e non una svista o un errore accidentale.
In secondo luogo, e con particolare riferimento alla causa di non punibilità, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla scarsa offensività del fatto è un giudizio di merito. Se il giudice di merito, come in questo caso la Corte d’Appello, fornisce una motivazione logica e non contraddittoria per escludere la particolare tenuità del fatto, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto che l’assenza ingiustificata, nonostante l’ampia autorizzazione, non potesse essere considerata di lieve entità, rendendo così inapplicabile il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma solo per contestare vizi di legittimità, come errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto rimane saldamente nelle mani del giudice di merito, che deve giustificare la propria decisione con argomenti coerenti e non manifestamente illogici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza che venissero evidenziati reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la condotta (mancato rientro a casa all’orario autorizzato) non fosse ‘scarsamente offensiva’. La valutazione si è basata sul fatto che l’assenza era ingiustificata, e tale giudizio di merito, essendo motivato in modo non illogico, non è sindacabile in sede di Cassazione.
Come è stata valutata la presenza del dolo (intenzionalità) nel reato?
La Corte ha confermato la sussistenza del dolo sulla base del fatto che l’imputato non soffriva di patologie che potessero comprometterne la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio. Di conseguenza, il mancato rientro all’orario prestabilito è stato considerato una scelta volontaria e consapevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20696 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all’omessa assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen. (, :sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ritenuto – quanto alla prima censura – che il mancato rientro in abitazione in ora corrispondente all’autorizzazione concessa non potesse escludere il dolo in assenza di patologie che ne compromettessero la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio e – quanto alla parte del motivo con cui si rivolgono critiche alla mancata applicazione della causa di no punibilità – come la condotta si rivelasse non scarsamente offensiva in ragione dell’ingiustificata assenza dal domicilio nonostante godesse di una ampia autorizzazione ad uscire dalla abitazione, valutazione di merito che, in quanto non illogica, non è sindacabile sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/2023.