Causa di Non Punibilità: Limiti in Caso di Condotta Abituale
L’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame offre spunti essenziali per comprendere quando la reiterazione di una condotta illecita, qualificabile come ‘abituale’, preclude l’accesso a questo beneficio, anche per reati contravvenzionali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dal Tribunale a un soggetto per la contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, per aver svolto l’attività di parcheggiatore non autorizzato. La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi dell’abitualità.
La Decisione della Corte e la negata causa di non punibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto le motivazioni del ricorrente manifestamente infondate, in quanto si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la manifesta infondatezza del ricorso e, nel merito, la corretta esclusione dell’art. 131-bis c.p. a causa della condotta abituale dell’imputato.
Il Principio della Condotta Abituale
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione del concetto di ‘condotta abituale’. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’imputato fosse già stato condannato in passato per la medesima violazione. Questa reiterazione, secondo i giudici, costituisce una prova inequivocabile di una condotta abituale. L’abitualità del comportamento è una delle condizioni ostative espressamente previste dall’art. 131-bis c.p. per l’applicazione della causa di non punibilità. La norma, infatti, mira a escludere dalla non punibilità quei soggetti che, pur commettendo reati di per sé lievi, dimostrano una persistenza nel violare la legge.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
La Cassazione ha sottolineato come il ricorso non presentasse argomenti nuovi o critiche pertinenti alla sentenza d’appello. Al contrario, si è trattato di una mera riproposizione di censure già vagliate e respinte. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che un ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le motivazioni della decisione impugnata, ma si limita a una sterile ripetizione di doglianze già esaminate. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, in linea con i principi giurisprudenziali consolidati, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cruciale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio indiscriminato. La valutazione del giudice non può limitarsi alla sola entità del danno o del pericolo, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’agente. La presenza di precedenti specifici, che delineano un comportamento abituale, rappresenta un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che la reiterazione di illeciti, anche se di modesta gravità, denota una riprovevolezza tale da non meritare la clemenza prevista dalla norma.
È possibile invocare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se il reato è stato commesso più volte?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta abituale, dimostrata in questo caso da precedenti condanne per lo stesso reato, è una condizione che esclude l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ritiene che un ricorso debba confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, non limitarsi a una sterile ripetizione di doglianze già esaminate e rigettate.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art-131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la abitualità della condotta che esclude l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., a fronte di condanna dell’imputato in relazione a almeno sette precedenti condotte della stessa specie, ostandovi pertanto il dato normativo di cui all’art.131 biis cod.pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr
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