Causa di non Punibilità e Indifferenza alle Regole: L’Ordinanza della Cassazione
L’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come l’atteggiamento dell’imputato verso le prescrizioni giudiziarie possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La condotta contestata all’imputato consisteva nell’essersi allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto a una misura restrittiva che, seppur ampia, imponeva il rispetto di determinate prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che il suo comportamento fosse di lieve entità e, pertanto, meritevole della non punibilità. La questione centrale, quindi, era stabilire se la violazione delle prescrizioni imposte da un giudice potesse essere considerata un fatto di ‘particolare tenuità’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello, confermando la condanna dell’imputato. Oltre a respingere il ricorso nel merito, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Analisi della causa di non punibilità e i limiti del ricorso
La Corte ha sottolineato un punto procedurale cruciale: il motivo del ricorso era una mera riproduzione della stessa argomentazione già presentata in appello. La Corte territoriale aveva già fornito una risposta corretta e ben motivata, rendendo il ricorso in Cassazione un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Cassazione, infatti, opera come giudice di legittimità, non potendo riesaminare le valutazioni fattuali compiute dai giudici dei gradi precedenti, a meno che non siano palesemente illogiche o contraddittorie.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione della condotta del ricorrente. La Cassazione ha condiviso pienamente l’analisi della Corte d’Appello, secondo cui il comportamento dell’imputato non poteva essere qualificato come ‘scarsamente offensivo’. L’essersi allontanato da casa, violando le prescrizioni del giudice, è stato interpretato non come una semplice leggerezza, ma come un’espressione di ‘assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte’.
Questo atteggiamento soggettivo è stato considerato decisivo. Per i giudici, la tenuità del fatto non si misura solo dal danno materiale o dal pericolo concreto cagionato, ma anche dalla personalità dell’autore e dal suo grado di adesione ai valori dell’ordinamento giuridico. La deliberata inosservanza di un ordine del giudice manifesta un disprezzo per l’autorità che è incompatibile con il giudizio di ‘particolare tenuità’ richiesto dalla legge per la non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità non è un diritto incondizionato, ma un beneficio concesso a seguito di una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve tenere conto di tutti gli aspetti del fatto, inclusa la condotta complessiva dell’autore e il suo atteggiamento verso le regole. La decisione insegna che anche un reato astrattamente minore può perdere i connotati della ‘tenuità’ se è sintomo di un’indole refrattaria al rispetto delle norme. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, nel sostenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., non è sufficiente evidenziare la scarsa entità del danno, ma è necessario dimostrare che l’intera condotta del soggetto sia priva di quel disvalore sociale e di quella insensibilità alle regole che ne giustificherebbero la punizione.
È possibile ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se si violano le prescrizioni del giudice?
No, secondo l’ordinanza, un comportamento che denota ‘assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte’ non è considerato di scarsa offensività e quindi impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva la stessa identica questione già correttamente valutata e respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi argomenti di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, e rende definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 02/10/1962
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta ritenendo non scarsamen offensiva la condotta del ricorrente che si era allontanato da casa nonostante potesse godere di ampia autorizzazione concessa dal giudice, comportamento che è stato ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotare assoluta insensibilit al rispetto delle prescrizioni imposte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024.