Spaccio e Causa di Non Punibilità: la Cassazione fa il Punto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, specialmente in materia di stupefacenti. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quando un’accusa per spaccio di lieve entità possa beneficiare dell’art. 131-bis del codice penale e quando, invece, tale beneficio sia precluso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione, tra cui la valutazione sulla destinazione della sostanza (sostenendo fosse per uso personale) e, soprattutto, il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
L’appellante lamentava inoltre un errato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero idonei a scalfire la correttezza della sentenza impugnata, ma rappresentassero unicamente un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni: Perché è stata negata la causa di non punibilità?
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente negato l’applicazione della causa di non punibilità sulla base di una valutazione complessiva e congrua. Gli elementi decisivi sono stati:
1. La Gravità dell’Offesa: Valutata in relazione alle concrete modalità del fatto.
2. La Non Occasionalità della Condotta: Desunta anche dai precedenti penali specifici dell’imputato.
In sostanza, la Corte ha ribadito che il beneficio della particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede un giudizio che tenga conto non solo della minima offensività del singolo episodio, ma anche del comportamento complessivo dell’autore. La presenza di precedenti specifici è stata considerata un indice di una certa propensione a delinquere, incompatibile con il carattere occasionale che la norma presuppone.
Le Motivazioni: Altri motivi di inammissibilità
La Corte ha respinto anche gli altri motivi di ricorso, qualificandoli come manifestamente infondati. Nello specifico:
* Destinazione della sostanza: La valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso l’uso personale basandosi sul quantitativo (dato ponderale) e sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è stata ritenuta logica e non censurabile.
* Bilanciamento delle attenuanti: La contestazione sulla gestione delle attenuanti generiche è stata respinta poiché la recidiva specifica era stata ritualmente contestata, giustificando un giudizio di equivalenza o prevalenza.
* Attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.: Anche il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità è stato ritenuto corretto, in quanto il valore economico dello stupefacente non era stato giudicato modesto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può prescindere da una valutazione globale della condotta e della personalità dell’imputato. Nel contesto dei reati di spaccio, anche di lieve entità, la presenza di precedenti specifici e la non occasionalità del comportamento rappresentano ostacoli significativi all’applicazione di questo istituto. La decisione sottolinea come il giudizio sulla tenuità non debba limitarsi al solo dato quantitativo della sostanza, ma debba considerare tutte le circostanze del caso concreto per stabilire se l’offesa al bene giuridico tutelato sia effettivamente minima.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproposizione di argomentazioni già valutate dai giudici di merito e rappresentavano un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Perché non è stata concessa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata concessa perché la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione congrua, che l’offesa non fosse di particolare tenuità, considerando la sua gravità, le modalità concrete del fatto e la sua non occasionalità, desumibile anche dai precedenti dell’imputato.
Come è stata valutata la tesi della destinazione della sostanza all’uso personale?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso l’uso personale basandosi su elementi decisivi come il considerevole quantitativo della sostanza (il dato ponderale) e le univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MACERATA il 13/09/1975
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’ar comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono ritenersi inammissibi in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai g di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente – è st analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al dato ponderale d sostanza nonché alle univoche risultanze dell’attività di intercettazione telefo
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondat atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanz vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibili applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente a gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalit fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell’imputato
Il motivo attinente alla corretta effettuazione del giudizio di bilanciamento le riconosciute attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che contrariamente alla prospettazione del ricorrente – la recidiva specifica è s ritualmente contestata nel capo di imputazione.
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondat atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanz vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibili applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente a gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalit fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell’imputato
Infine, manifestamente infondato è anche il motivo attinente al richies riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., luce della congrua motivazione della Corte territoriale facente riferimento alla concreta offensività della condotta in considerazione del non modesto valor economico dello stupefacente.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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