Causa di Non Punibilità: Quando la Tenuità del Fatto Non Salva dal Reato di Furto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131 bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giuridici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante chiave di lettura, sottolineando come la valutazione del giudice non possa limitarsi al solo danno patrimoniale, ma debba considerare il disvalore sociale e l’offensività complessiva della condotta. Analizziamo insieme questa decisione.
Il Contesto del Ricorso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di una persona per i reati di furto con strappo, aggravato dall’uso della destrezza, pronunciata prima dal Tribunale di Agrigento e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su diversi punti:
* La presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sua responsabilità.
* La mancata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute inattendibili.
* La richiesta di riqualificare il reato in furto semplice, data l’assenza di prove sullo “strappo”.
* L’invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
La difesa sosteneva, in sintesi, che i giudici di merito avessero errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione giuridica della condotta.
L’Analisi della Cassazione sulla Credibilità e la Causa di Non Punibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando tutte le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su due pilastri principali.
La Credibilità della Persona Offesa
I giudici hanno ritenuto logica e corretta la valutazione della Corte d’Appello sulla credibilità della vittima. Le minime discrasie tra le prime dichiarazioni rese agli agenti e la successiva denuncia sono state adeguatamente giustificate: la persona offesa aveva esitato a sporgere immediatamente querela perché, al momento del fatto, stava violando le restrizioni in vigore durante il periodo pandemico. Questa circostanza, secondo la Corte, spiega la reticenza iniziale e non inficia l’attendibilità del suo racconto.
Il Rigetto della Causa di Non Punibilità ex art. 131 bis
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego della causa di non punibilità. La Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione dei giudici di merito era esaustiva, congrua e rispettosa della giurisprudenza consolidata. Per valutare la tenuità dell’offesa, il giudice deve fare riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale, ma non è obbligato ad analizzarli tutti. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’istituto in base al “disvalore sociale dell’azione e dell’evento” e all'”effettiva offensività della condotta”, ritenendoli prevalenti rispetto ad altri fattori.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha qualificato il ricorso come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il tentativo della difesa era quello di ottenere una nuova lettura dei fatti e delle prove, un’operazione inammissibile in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione del diritto. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo. La valutazione del giudice deve essere complessa e deve tenere conto non solo dell’aspetto quantitativo del danno, ma anche di quello qualitativo. Il disvalore sociale di un reato come il furto con strappo e la sua concreta offensività sono elementi decisivi che possono precludere il riconoscimento del beneficio, anche a fronte di un pregiudizio patrimoniale modesto. La decisione consolida l’orientamento secondo cui la tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, per le sue modalità, manifesta una significativa pericolosità e un disprezzo per le regole della convivenza civile.
È possibile ottenere la causa di non punibilità per un furto aggravato?
Sì, in astratto è possibile, ma la decisione dipende da una valutazione complessiva della tenuità del fatto. Come dimostra questa ordinanza, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. può essere esclusa se il giudice ritiene prevalenti il disvalore sociale dell’azione e l’effettiva offensività della condotta, anche in presenza di un danno patrimoniale contenuto.
Come viene valutata dalla Corte la credibilità di una persona offesa?
La Corte ha stabilito che lievi discrepanze nelle dichiarazioni di una vittima non ne compromettono automaticamente l’attendibilità, soprattutto se esiste una spiegazione logica. Nel caso specifico, l’esitazione a denunciare dovuta alla violazione di norme pandemiche da parte della stessa vittima è stata considerata una giustificazione plausibile che non inficiava la credibilità del suo racconto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato manifestamente infondato?
Un ricorso viene dichiarato manifestamente infondato quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dai giudici dei gradi precedenti, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla logica giuridica della sentenza impugnata. In pratica, quando si cerca di ottenere un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/03/1995
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento del 24.04.2023 che l’ha condannata per i reati di cui agli artt. 624 comma 2 c.p. e 625, n.4 c.p.
La ricorrente lamenta la contraddittorietà ovvero la carenza e l’illogicità della motivaz in relazione alla dichiarazione di responsabilità. In particolare, a parere della difesa, la C Appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze processuali emerse nel corso dell’istruttori la stessa avrebbe omesso ogni valutazione sulla credibilità della persona offesa e sull’attendibi della stessa; infine, in assenza di prova sull’avvenuto strappo, viene invocata la riqualificaz il reato in furto semplice e il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 13
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi di ricorso appaio riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e di con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critic argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il ricorso si sostanzia in una generica critic alle articolate motivazioni della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità.
2.1 La Corte territoriale ha invero logicamente escluso quanto affermato dalla difesa circ la errata ricostruzione dei fatti ritenendo che le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal risultano attendibili, essendo minimali le discrasie tra quanto riportato nelle annotazioni operanti di P.G. e quanto reso nell’atto di denuncia/querela. Sul punto, la Corte ha logicament argomentato le ragioni della credibilità della persona offesa, che non aveva immediatamente sporto denuncia perché consapevole di aver violato le prescrizioni vigenti in periodo pandemico
2.2. Quanto al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, i giudic merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fin riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudiz tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, esse sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). In particolare, la Corte di Appello ha escluso, con motivazione conforme ai principi, l’applicazione dell’istitu relazione al disvalore sociale dell’azione e dell’evento e all’effettiva offensività della con
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, il 14 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
JfPr sidente