Causa di non punibilità: la Cassazione chiarisce i limiti per il reato di evasione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Il caso in esame riguardava un ricorso avverso una condanna per evasione, in cui la difesa sosteneva l’applicazione di tale beneficio. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato la richiesta, sottolineando come la gravità concreta della condotta e l’abitualità del comportamento siano ostative al riconoscimento della tenuità.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di evasione. Durante un controllo, le forze dell’ordine lo avevano sorpreso fuori dalla sua abitazione mentre colloquiava con persone note per avere precedenti penali. Alla vista degli agenti, l’uomo aveva tentato di eludere il controllo rientrando celermente in casa e cambiandosi d’abito, un comportamento interpretato dai giudici come un chiaro tentativo di ingannare gli operanti. Inoltre, era emerso che nei giorni immediatamente precedenti erano state accertate altre identiche condotte di evasione da parte dello stesso soggetto.
I Motivi del Ricorso e la Causa di non Punibilità
La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, si contestava la valutazione della recidiva, ritenuta ingiustificata. In secondo luogo, e punto focale della questione, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente la valutazione della Corte d’Appello, smontando punto per punto le argomentazioni difensive.
La Valutazione sulla Gravità della Condotta
La Corte ha evidenziato che la condotta non poteva essere considerata di lieve entità. Il tentativo di ingannare gli agenti, rientrando in casa e cambiando i vestiti, è stato visto non come un gesto banale, ma come una specifica modalità di realizzazione del reato che dimostrava una “accresciuta capacità criminale”. Questo comportamento, unito al fatto di intrattenersi con soggetti con precedenti, ha delineato un quadro di gravità concreta che va oltre la semplice violazione della misura restrittiva.
L’Abitualità del Comportamento come Ostacolo al Beneficio
Un altro elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto è stata l’abitualità. La Corte ha valorizzato le informative della polizia giudiziaria che attestavano altre evasioni commesse dall’imputato nei giorni immediatamente precedenti. Questa ripetizione di condotte illecite è stata considerata un chiaro indice di “abitualità”, una delle condizioni che la legge stessa prevede come ostative all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità. I giudici hanno ribadito che la valutazione della tenuità del fatto non deve essere astratta, ma deve tenere conto di tutti gli indicatori previsti dalla norma, tra cui le modalità della condotta e il comportamento successivo al reato. Nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano una mera riproduzione di questioni già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. La condotta del ricorrente, caratterizzata da astuzia (il cambio d’abiti) e da una serialità nel comportamento illecito (le precedenti evasioni), è stata ritenuta sintomatica di una personalità criminale non meritevole del beneficio della non punibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’esimente applicabile a ogni reato di modesta entità oggettiva. È necessario un esame complessivo della condotta e della personalità dell’autore. Comportamenti che rivelano una particolare scaltrezza o una tendenza a delinquere, come l’abitualità, precludono l’accesso a questo beneficio. La decisione serve da monito, chiarendo che anche un reato come l’evasione, se accompagnato da determinate modalità esecutive e da una ripetitività nel tempo, assume una gravità tale da giustificare pienamente la sanzione penale.
Quando un reato di evasione non può essere considerato di ‘particolare tenuità’?
Secondo questa ordinanza, un reato di evasione non è considerato di particolare tenuità quando la condotta presenta una specifica gravità, come il tentativo di ingannare le forze dell’ordine, o quando l’autore del reato ha tenuto comportamenti simili in un breve arco di tempo, dimostrando un’abitualità nella violazione della legge.
Perché il tentativo di cambiarsi i vestiti è stato considerato un fattore rilevante?
Il tentativo di cambiarsi rapidamente i vestiti è stato interpretato dalla Corte non come un gesto irrilevante, ma come un’azione deliberata volta a ingannare gli agenti di polizia. Questo comportamento è stato valutato come indicativo di una maggiore capacità criminale, rendendo il fatto più grave e incompatibile con il beneficio della non punibilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, qui quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POLISTENA il 20/01/1995
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e costituisce riproduzione di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la nuova condotta, alla luce della specifica modalità d realizzazione del reato (pag. 4 e 5), fosse esplicativa di una accresciuta capacità criminale;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. fondata dal Corte territoriale, sia sulla concreta gravità dell’azione, che aveva visto il ricorrente tent ingannare gli operanti (rientro celere in casa e cambio dei vestiti) ed allontanarsi da abitazione per colloquiare con persone con precedenti penali, sia sull’abitualità apprezzata attraverso la valorizzazione di identiche condotte di evasione poste in essere nei giorn immediatamente precedenti, accertate dal personale di polizia che aveva riferito in merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024