Causa di Non Punibilità: Quando i Precedenti Penali Escludono il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento importante per deflazionare il sistema giudiziario, evitando processi per reati di minima offensività. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto, sottolineando come la storia criminale di un individuo possa essere un ostacolo insormontabile. Analizziamo insieme la decisione per capire quando e perché questo beneficio viene negato.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva che il reato commesso rientrasse nei limiti di offensività previsti dalla norma e che, pertanto, dovesse essere prosciolto senza l’applicazione di alcuna pena. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la correttezza della decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte e la Causa di non Punibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. Questa decisione ha confermato integralmente la sentenza impugnata, escludendo in modo netto la possibilità per il ricorrente di beneficiare della non punibilità. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché è Stata Esclusa l’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato il rigetto. La Corte ha spiegato che la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve basarsi sui criteri generali di gravità del reato indicati dall’art. 133 del codice penale. Tuttavia, non è necessario che il giudice analizzi in modo esplicito tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, due elementi sono stati determinanti per escludere la causa di non punibilità:
1. L’oggettiva gravità del fatto: Sebbene non dettagliata nell’ordinanza, i giudici di merito avevano già valutato l’offesa come non trascurabile.
2. L’abitualità della condotta: Questo è stato il punto cruciale. La Corte ha evidenziato come il ricorrente avesse alle spalle reiterate condotte violente e, soprattutto, numerose condanne per gravi reati, in particolare contro il patrimonio. Questa ‘storia criminale’ è stata interpretata come un chiaro indice di ‘abitualità’ nel delinquere, una condizione che per legge è ostativa all’applicazione della tenuità del fatto.
In sostanza, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il beneficio della non punibilità è riservato a chi commette un reato di lieve entità in modo del tutto occasionale, non a chi dimostra una persistente tendenza a violare la legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un ‘diritto’ per chiunque commetta un reato minore. La fedina penale dell’imputato gioca un ruolo fondamentale. La presenza di precedenti penali, soprattutto se numerosi, gravi e specifici, può essere sufficiente a far ritenere il comportamento ‘abituale’, precludendo così l’accesso a questo istituto. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza, che mira a evitare che soggetti con una spiccata propensione al crimine possano eludere la sanzione penale anche per fatti di per sé non gravissimi.
È possibile ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
Secondo questa ordinanza, è molto difficile. La Corte ha confermato che la presenza di reiterate condotte e numerose condanne a carico dell’imputato, specialmente per reati gravi, è un elemento decisivo per escludere l’applicazione di questo beneficio, in quanto indice di ‘abitualità’ del comportamento criminale.
Per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 c.p.?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che non è necessaria una disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133 del codice penale. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per giustificare la decisione, come in questo caso l’oggettiva gravità del fatto e l’abitualità della condotta.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni logiche ineccepibili e in senso concorde con la disciplina codicistica, nonché con la consolidata giurisprudenza, a tenore della quale, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (si veda pag. 4 ove tra gli elementi rilevant vengono richiamati l’oggettiva gravità del fatto e, in ordine alla verifica dell’abitualità, le reiterate condotte violente del ricorrente, nonché le numerose condanne a suo carico per gravi reati, in particolare per delitti contro il patrimonio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.