Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nata a Forlì il 16/07/1980; avverso la sentenza del 04/07/2024 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2024, il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di euro 1000,00 di ammenda, NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, per violazione dell’obbligo di informazione relativamente ai rischi inerenti all’attività lavorativa, nonché per violazione
dell’obbligo di formazione relativamente ai rischi inerenti tale attività nei confronti di una lavoratrice.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa estintiva di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994, secondo cui le contravvenzioni in materia di sicurezza o di igiene punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato nelle medesime e provvede al pagamento dell’oblazione. Il difensore si duole del fatto che il giudice del merito non ha considerato che l’imputata aveva adempiuto alle prescrizioni, regolarizzando la posizione della lavoratrice (quanto ai periodi precedenti lavorati in nero e al pagamento delle retribuzioni), nonché provvedendo al pagamento dell’oblazione e delle altre sanzioni, documentato dai modelli F23.
2.2. Con un secondo motivo, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., avendo il giudice del merito completamente omesso di motivare in proposito, pur in presenza dei relativi presupposti, rinvenibili nell’adempimento delle prescrizioni, nel pagamento delle sanzioni, nella scarsa pericolosità e riprovevolezza della condotta omissiva, e nell’assenza di precedenti penali dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa estintiva, è manifestamente infondato.
4.1. Merita ricordare che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non ‘rileva la mera ottemperanza di obblighi formali, incombendo sui titolari di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori di impedire, purché il garante abbia i necessari poteri d’intervento, qualsiasi evento lesivo in concreto verificatosi, in quanto gli obblighi informativi e formativi non si esauriscono nell’informazione e nell’addestramento, in merito ai rischi derivanti dalle mansioni esercitate dal lavoratore, venendo così detti obblighi relegati ad una fase meramente statica del rapporto di lavoro, ma implicano che si tenga conto, per espressa previsione normativa, della fase dinamica del rapporto e perciò anche dei
rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni di lavoro (Sez. 3, n. 3898
del 23/01/2017).
4.2. Con riguardo alla mancata applicazione della causa estintiva dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, deve
rilevarsi che il giudice del merito ha fornite una risposta corretta e conforme ai principi appena enunciati, evidenziando che la ricorrente non ha ottemperato alle
prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, per cui il successivo versamento non poteva esercitare efficacia estintiva in relazione alla contestazione. Infatti, si è
rilevato che l’imputata si era limitata a fornire copia, non datata, del verbale di informazione sui rischi sottoscritto dalla lavoratrice e copia della presa in carico
della richiesta di iscrizione ad un corso di formazione. Tali documenti erano correttamente ritenuti inidonei a provare l’adempimento degli obblighi di
formazione, incombenti sul datore di lavoro, in quanto da essi non emergeva la data in cui la lavoratrice era stata informata dei rischi inerenti all’attivit
lavorativa, né se la stessa avesse effettivamente frequentato i corsi di formazione obbligatori.
5. Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod.
pen., è fondato.
Fermo il principio secondo cui la sentenza che non motiva in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità è soggetta ad annullamento, salvo che dalla motivazione, complessivamente considerata, possa dedursi il rigetto implicito della richiesta (Sez. 4 ri.5396 del 15/11/2022), nel caso di specie non si colgono elementi argomentativi che espressamente depongano nel senso del rigetto della richiesta difensiva, né tali elementi si lasciano ricavare implicitamente dall’esame complessivo della motivazione.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/04/2025