Causa di non punibilità e Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Fatto non è Tenuo
La guida in stato di ebbrezza è un reato che mette a rischio la sicurezza di tutti. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede la cosiddetta causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131 bis c.p.), un beneficio che esclude la sanzione penale per reati di minore gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23834/2024) chiarisce i limiti di applicazione di tale beneficio, stabilendo che non ogni infrazione può essere considerata ‘tenue’.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato sia in primo grado dal Tribunale di Siena che in appello dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada. Non rassegnato alla condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un unico motivo: un difetto di motivazione da parte dei giudici di merito nell’aver escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello era solo apparente, in quanto si era limitata a sottolineare elementi normativi della fattispecie, come l’orario notturno e il superamento non lieve della soglia alcolemica, senza una reale valutazione della concreta offensività del fatto.
La Decisione della Corte sulla Causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di Appello fosse tutt’altro che apparente, ma al contrario logica, coerente e ben ancorata ai principi giurisprudenziali. La decisione di non concedere il beneficio della non punibilità è stata, secondo la Suprema Corte, correttamente giustificata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi che i giudici devono considerare per valutare la ‘particolare tenuità’ di un fatto. La Cassazione ha chiarito che non basta un’analisi astratta, ma è necessaria una valutazione complessiva e concreta della condotta. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di indicatori che, nel loro insieme, dipingevano un quadro di non trascurabile gravità:
* Le modalità del fatto: La condotta si è verificata in piena notte, circostanza che di per sé aumenta il livello di pericolo.
* La gravità del reato: Il superamento della soglia di punibilità non era lieve, indicando un significativo stato di alterazione psicofisica.
* Il grado di colpevolezza: Lo stato di ebbrezza, definito ‘sintomatico’, e la scelta di mettersi alla guida in tali condizioni denotano un’alta rimproverabilità.
* Il tipo di veicolo: La guida di un ‘veicolo potente’ è stata considerata un ulteriore fattore di rischio, poiché un’auto con elevate prestazioni richiede maggiore lucidità e controllo.
La combinazione di questi elementi, secondo la Corte, giustifica pienamente l’esclusione della causa di non punibilità, poiché il fatto non poteva essere considerato di lieve entità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non è automatica. Per i reati come la guida in stato di ebbrezza, il giudice deve compiere un’attenta disamina di tutte le circostanze concrete. Guidare di notte, con un tasso alcolemico significativamente superiore al limite e al volante di un’auto potente sono elementi che, sommati, rendono la condotta pericolosa e meritevole di sanzione penale. La ‘tenuità’ del fatto non può derivare da una valutazione parziale, ma deve emergere da un quadro complessivo di minima offensività, assente nel caso di specie. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Quando si può escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di guida in stato di ebbrezza?
La causa di non punibilità può essere esclusa quando il giudice valuta negativamente specifici indicatori come la guida in orario notturno, un significativo superamento della soglia alcolemica, l’elevato grado di colpevolezza del conducente e l’uso di un veicolo potente.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare il beneficio dell’art. 131 bis c.p. in questo caso?
La Corte ha considerato le modalità complessive della condotta, la sua gravità e la colpevolezza dell’agente. Nello specifico, ha valorizzato il fatto che la guida è avvenuta in piena notte, lo stato di ebbrezza era sintomatico, il veicolo era potente e lo scostamento dalla soglia minima di punibilità era rilevante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la legge, quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 16 gennaio 2020 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di giustizia in relazione alla ipotesi di cui all’ comma 2 lett.b) C.d.S.
Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale si duole di u difetto di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di all’art.131 bis cod.pen., rappresentando la apparenza della motivazione che pe escludere il beneficio enfatizzava elementi normativi della fattispecie, quali l notturna e il superamento non lieve della soglia di punibilità del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto il giudice distrettuale ha fornito non illogica motivazione alle ragioni d esclusione della esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell’art.13 cod.pen. attingendo agli indicatori richiamati dalla giurisprudenza di legittimit particolare valorizzando le modalità del fatto, la gravità dello stesso e il gra colpevolezza, tenuto conto del rilievo sintomatico dello stato di ebbrezza segnala da precursore, le modalità della condotta verificatasi in piena notte e alla guida d veicolo potente e la rilevanza percentuale dello scostamento dalla soglia minima d punibilità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 20t4