Causa di non punibilità: quando non si applica per il reato di evasione
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di applicabilità di tale beneficio nel contesto del reato di evasione, sottolineando l’importanza dell’intensità del dolo del reo.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato in appello per il reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del codice penale. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito aveva negato. L’imputato sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata lieve e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
L’Applicabilità della Causa di Non Punibilità
L’articolo 131-bis c.p. permette di escludere la punibilità per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. La valutazione del giudice non deve limitarsi al solo aspetto oggettivo del fatto, ma deve estendersi anche all’elemento soggettivo, ovvero all’atteggiamento psicologico dell’agente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una duplice argomentazione: la genericità del motivo di ricorso e la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già disattesi.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno confermato la bontà della motivazione della sentenza d’appello. Il diniego della causa di non punibilità era stato giustificato in modo logico e coerente, valorizzando un elemento cruciale: l’intensità del dolo. Tale intensità era stata dimostrata dall’esito negativo di reiterati controlli effettuati dalle autorità amministrative durante la giornata. Questa circostanza, unita all’assenza di elementi positivi da valutare in favore dell’imputato, ha delineato un quadro di deliberata e persistente volontà di sottrarsi alla misura restrittiva, incompatibile con la ‘particolare tenuità’ richiesta dalla norma.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è complessa e non può prescindere dall’analisi dell’elemento soggettivo del reato. Nel caso dell’evasione, la reiterata assenza durante i controlli non è un dettaglio trascurabile, ma un chiaro indicatore di una determinazione criminale che osta al riconoscimento del beneficio. La decisione, pertanto, serve da monito: la tenuità del fatto non può essere invocata quando la condotta, seppur non producendo danni ingenti, rivela una significativa e consapevole opposizione ai precetti dell’ordinamento giuridico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere la non punibilità per il reato di evasione se il fatto è di lieve entità?
In linea di principio sì, ma la sua applicazione non è automatica. La Corte, nel caso specifico, ha negato il beneficio perché la condotta dell’imputato ha dimostrato un’elevata intensità di dolo, incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice precedente, senza sollevare nuove e valide critiche giuridiche alla sentenza.
Quale elemento è stato decisivo per negare la causa di non punibilità?
L’elemento decisivo è stata l’ ‘intensità del dolo’, ovvero la forte determinazione nel commettere il reato. Questa è stata dimostrata dal fatto che l’imputato si è sottratto a reiterati controlli effettuati dalle autorità in pieno giorno, manifestando una volontà persistente di violare la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 710 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 21/07/1965
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., e relativo al diniego di appli della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e meramente riproduttivo di profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale riguardo, valorizzando in senso ostativo l’intensità del dolo, dimostrata dall negativo dei reiterati controlli in pieno giorno da parte dell’Autorità amministra nonché l’assenza di elementi valutabili positivamente (si veda in particolare 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/11/2023