Causa di Non Punibilità: Esclusa in Contesti di Sopraffazione Reiterata
L’ordinanza n. 39518/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la valutazione dell’offensività di una condotta non può essere fatta in astratto, ma deve tenere conto del contesto specifico in cui si inserisce. Se tale contesto è caratterizzato da sopraffazione e reiterazione, anche un fatto apparentemente minore può perdere i requisiti per la non punibilità.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo la scarsa gravità della sua condotta. Il suo ricorso, tuttavia, non introduceva nuovi elementi, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero non solo una riproduzione di motivi già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello, ma anche un tentativo di ottenere una rivalutazione del merito della vicenda. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Causa di Non Punibilità non è Applicabile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha avallato il ragionamento della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere dal contesto generale in cui l’azione si è svolta.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la condotta dell’imputato, sebbene singolarmente considerata potesse apparire di modesta entità, era in realtà un tassello di un più ampio e continuato ‘contesto di sopraffazione reiterata nel tempo’.
Questa cornice fattuale aggrava l’offensività del comportamento e impedisce di qualificarlo come ‘particolarmente tenue’. La motivazione della Corte territoriale, basata sulle risultanze probatorie, è stata giudicata completa, logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che un comportamento inserito in un quadro di prevaricazione sistematica non può beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., poiché la sua offensività complessiva supera la soglia della tenuità.
Conclusioni: L’Importanza del Contesto nella Valutazione del Reato
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione della tenuità del fatto richiede un’analisi globale che non si fermi al singolo episodio. Il contesto di sopraffazione, la reiterazione delle condotte e l’atteggiamento complessivo dell’agente sono elementi determinanti che il giudice di merito deve considerare. Per gli operatori del diritto e i cittadini, emerge un’indicazione chiara: la speranza di ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è vana quando il reato, pur minore, è espressione di una più ampia dinamica di prevaricazione e abuso.
Quando è esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, l’art. 131-bis c.p. non si applica quando la condotta, sebbene di per sé lieve, si inserisce in un ‘contesto di sopraffazione reiterata nel tempo’, poiché tale cornice ne aumenta la complessiva offensività.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, e riproponeva censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e completa.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello non è ‘sindacabile in sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare e giudicare nel merito le conclusioni a cui è giunto il giudice precedente basandosi sulle prove, a meno che la sua argomentazione (motivazione) non sia palesemente illogica, contraddittoria o mancante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME e le memorie trasmesse dal ricorrente personalmente in data 27 e 30 settembre 2024.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. tende ad una preclusa rivalutazione ed alternativa lettura delle fonti di prova (tra l’altro sindacando la responsa in ordine ai fatti contestati non oggetto di specifico motivo di ricorso) ed è riprodutt identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta in quanto inserita in un contesto di sopraffazione reiterata tempo, motivazione in fatto che attinge dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento che, in quanto costituente argomentazione completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend. Così deciso GLYPH 2o422(t2c , 2-Lk
Il Consigliere estensore