Causa di Non Punibilità Negata: La Cassazione Sottolinea il Peso dell’Abitualità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. La Corte di Cassazione, nel dichiarare un ricorso inammissibile, ha ribadito con forza un principio fondamentale: la storia criminale di un individuo, e in particolare la sua ‘abitualità’ a delinquere, è un fattore determinante che può precludere l’accesso a questo beneficio. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che ha proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, il ricorrente contestava la sussistenza stessa del reato, sia dal punto di vista della condotta oggettiva che dell’intenzione (dolo specifico). In secondo luogo, e in via subordinata, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto commesso fosse di particolare tenuità.
L’Analisi della Corte e la negazione della causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, respingendoli con nettezza.
La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato considerato una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dal giudice di merito. La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Ripetere le stesse censure senza evidenziare vizi specifici rende il motivo inammissibile.
Il Ruolo Decisivo dei Precedenti Penali
Il secondo motivo, relativo alla causa di non punibilità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La decisione di non applicare l’art. 131-bis non si basava solo sulla gravità oggettiva del fatto, ma su un elemento ancora più dirimente: la ‘sequela di precedenti penali, anche specifici’ a carico del ricorrente. Questo dato ha permesso di qualificare la sua condotta come espressione di ‘ostativa abitualità’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge. L’istituto della particolare tenuità del fatto è stato introdotto per evitare che il sistema penale si occupi di vicende di minima offensività, commesse da soggetti che hanno agito in modo occasionale. Non è uno strumento per garantire l’impunità a chi delinque abitualmente.
I giudici hanno sottolineato che la valutazione del giudice di merito è stata impeccabile. Ancor prima di analizzare l’entità del danno o del pericolo causato dal singolo episodio, il giudice ha correttamente considerato il ‘curriculum’ criminale dell’imputato. La presenza di precedenti, soprattutto se per reati della stessa indole, dimostra una tendenza a violare la legge che è incompatibile con la ratio dell’art. 131-bis c.p. In sostanza, l’abitualità del comportamento è un elemento ‘ostativo’, cioè un muro invalicabile che impedisce al giudice di concedere il beneficio, anche se il singolo reato, preso isolatamente, potesse apparire di lieve entità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: i benefici previsti dalla legge penale non sono diritti acquisiti, ma sono soggetti a una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica a chi, con il proprio comportamento seriale, dimostra una persistente inclinazione al crimine. Per i professionisti e i cittadini, il messaggio è inequivocabile: la fedina penale ha un peso significativo e può determinare l’esito di un processo, precludendo l’accesso a meccanismi pensati per deflazionare il sistema giudiziario e non per premiare la recidiva.
 
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile se si limita a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
Avere precedenti penali impedisce sempre l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo questa ordinanza, sì, specialmente se i precedenti sono specifici. La Corte ha stabilito che una sequela di precedenti penali integra la ‘ostativa abitualità’, una condizione che preclude al giudice la possibilità di applicare tale beneficio, a prescindere dalla natura oggettiva del singolo fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34095  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASNATE CON BERNATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza della condotta oggettiva e del dolo specifico è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici ripetuta violenza commessa dal ricorrente ai danni degli operanti e della sua finalizzazione a opporsi al loro intervento (v. pg. 4 della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezional demandato al giudice di merito che ha considerato, prima ancora della natura oggettiva del fatto, la sequela di precedenti penali, anche specifici, tali da ricondurre la stessa condotta nell’amb della ostativa abitualità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025