Causa di Non Punibilità: la Cassazione Esclude l’Applicazione al Recidivo Reiterato
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, i suoi confini applicativi sono oggetto di costante precisazione da parte della giurisprudenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: tale beneficio non può essere concesso ai soggetti considerati ‘recidivi reiterati’, la cui condotta è ritenuta abituale e, quindi, incompatibile con il requisito della tenuità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di lieve entità. In secondo luogo, contestava la misura con cui erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenendola non adeguata.
La difesa si appellava alla Suprema Corte per ottenere una riforma della decisione di secondo grado, confidando in una valutazione più favorevole della propria posizione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su due distinti ordini di ragioni, uno di natura sostanziale e l’altro di carattere procedurale.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso categoricamente la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. all’imputato, data la sua condizione di recidivo reiterato. Per il secondo motivo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale, ritenendo la censura sulle attenuanti generiche non ammissibile in sede di legittimità perché non era stata adeguatamente specificata nel precedente atto di appello.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi della Causa di Non Punibilità e Recidiva
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del primo motivo di ricorso. La Corte ha chiarito che il presupposto ostativo del ‘comportamento abituale’ impedisce l’applicazione della causa di non punibilità. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha specificato che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti oltre a quello in esame.
Questa valutazione, sottolinea la Corte, non si limita alle sole condanne irrevocabili, ma può includere anche altri illeciti sottoposti alla cognizione del giudice, anche se di lieve entità o precedentemente non puniti proprio in virtù dell’art. 131-bis c.p. La condizione di recidivo reiterato, dunque, è di per sé un indice di una propensione al delitto che contrasta con la ratio della norma, la quale mira a escludere la punibilità solo per fatti del tutto sporadici e occasionali.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Secondo Motivo di Ricorso
Sul piano procedurale, la Corte ha applicato con rigore il principio sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo tale norma, non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state specificamente devolute con i motivi di appello. Nel caso di specie, la doglianza sulle attenuanti generiche era stata presentata in appello in modo generico e solo successivamente, nel ricorso per cassazione, era stata illustrata in termini specifici. Tale modus operandi rende il motivo inammissibile, poiché preclude alla Suprema Corte la valutazione di un punto che non è stato ritualmente sottoposto all’esame del giudice del gravame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, riafferma una lettura restrittiva dell’istituto della particolare tenuità del fatto, escludendone l’applicazione a chi manifesta una serialità nel comportamento criminale. La causa di non punibilità non è uno strumento per alleggerire la posizione di delinquenti abituali, ma un beneficio riservato a condotte veramente marginali e isolate. In secondo luogo, la decisione funge da monito sull’importanza della precisione e specificità nella redazione degli atti di impugnazione. I motivi di appello devono essere formulati in modo chiaro e completo sin dal primo momento, pena l’inammissibilità di successive integrazioni o specificazioni in sede di legittimità.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, la causa di non punibilità non si applica quando l’imputato è un recidivo reiterato, poiché il suo comportamento viene considerato ‘abituale’ e quindi incompatibile con il beneficio.
Cosa si intende per ‘comportamento abituale’ ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Il comportamento è ritenuto abituale quando l’autore del reato ha commesso almeno altri due illeciti oltre a quello per cui si procede. Questa valutazione può includere non solo condanne passate in giudicato, ma anche altri reati, persino se precedentemente non puniti ex art. 131-bis.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo può essere dichiarato inammissibile se solleva una questione non specificamente trattata nei motivi di appello. Se una censura è stata presentata solo in forma generica in appello e poi dettagliata per la prima volta in Cassazione, non può essere esaminata dalla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; il giudice di merito, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto il motivo articolato nell’atto di appello carente del requisito della specificità. Va, in ogni caso, specificato che non sarebbe stato possibile applicare la suddetta causa di non punibilità ad un soggetto recidivo reiterato alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.” (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenuima anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.) (tra le altre, Sez. U, n. 25/02/2016, Tushaj, RV. 266591);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’applicazione dele circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione” (Sez. 2 , n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente