Causa di Non Punibilità: Quando l’Abitualità del Reato Blocca il Beneficio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Il caso riguarda un individuo condannato per tentato furto che, attraverso il suo ricorso, ha cercato di ottenere il proscioglimento invocando proprio tale beneficio. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la condotta abituale del reo costituisce un ostacolo insormontabile.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e il Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due motivi. In primo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Importanza della Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso inammissibili perché ‘aspecifici’. Questo termine tecnico indica che l’atto di impugnazione non si è confrontato criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto la motivazione dei giudici d’appello, il ricorso si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico. La Cassazione, richiamando un consolidato principio delle Sezioni Unite, ha sottolineato che un ricorso è inammissibile non solo se intrinsecamente indeterminato, ma anche quando manca di una necessaria correlazione con la decisione che si intende contestare.
La Causa di Non Punibilità e il Limite dell’Abitualità
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. evidenziando che l’imputato aveva riportato diverse condanne passate in giudicato, anche per reati contro il patrimonio. Questa circostanza, secondo i giudici di merito, delineava un quadro di ‘abitualità’ nel commettere reati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di questa impostazione. L’art. 131 bis del codice penale, infatti, prevede esplicitamente che la causa di non punibilità per tenuità del fatto non possa essere applicata quando l’autore del reato è un delinquente abituale, professionale o per tendenza. La Corte ha quindi stabilito che la valutazione della Corte d’Appello era giuridicamente ineccepibile: avendo accertato la condizione di abitualità sulla base dei precedenti penali, era corretto escludere il beneficio. Il ricorso, non contestando specificamente questa valutazione, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per la pratica legale. In primo luogo, l’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano ‘specifici’, ovvero che analizzino e critichino in modo puntuale le motivazioni della sentenza impugnata. Un’impugnazione generica è destinata all’inammissibilità. In secondo luogo, conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un beneficio riservato a condotte delittuose realmente occasionali. La presenza di precedenti penali, soprattutto se della stessa indole, può integrare quella ‘abitualità’ che la legge stessa pone come condizione ostativa all’applicazione della norma, rendendo vana ogni richiesta in tal senso.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘aspecifico’?
Un ricorso è giudicato aspecifico, e quindi inammissibile, non solo quando è intrinsecamente indeterminato, ma anche quando non si confronta in modo critico e puntuale con le specifiche motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Perché la condotta ‘abituale’ di un imputato impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto?
Perché è la stessa norma, l’art. 131 bis del codice penale, a prevedere l’abitualità come una delle condizioni ostative che escludono l’applicazione del beneficio. La presenza di precedenti condanne, specialmente per reati simili, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la natura occasionale del ‘fatto di particolare tenuità’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11845 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/07/1979
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39031/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di tentato furto.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’alt 131 bis.cod.pen. inammissibile siccome aspecifico in quanto non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, donde viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dei). 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Più precisamente, la Corte di appello sul punto ha precisato che l’imputato ha riportato varie condanne, passate in giudicato, anche per reati contro il patrimonio e che, quindi, i comportamento dello stesso può dirsi connotato da abitualità (cfr. pag. 2-3). A fronte di ciò, l Corte ha correttamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolar tenuità del fatto, posto che è la medesima norma di cui al 131 bis cod.pen. a prevedere quale condizione ostativa quella dell’abitualità.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta mancata concessione delle attenuanti generiche – è parimenti inammissibile in quanto del pari privo della dovuta correlazione critica con la statuizione cui si riferisce.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigli e estensore
Il Presidente