Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6383 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
SUI ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME COGNOME nato a CARLANTINO il DATA_NASCITA che ha concluso chiedendo
udito iLMifensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.3.2023 la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 494 cod, pen., ha concesso al prede beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privati, confermando nel resto la decisione.
2 Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena d nullità o inutilizzabilità. Se si pone a confronto il capo di impul:azione e il ver dibattimento ci si rende conto che nella vicenda in esame non è mai stato evidenziato né trattato il fatto posto a fondamento della condanna in primo grado; mai si è discusso del circostanza che l’induzione in errore rilevante ai fini del giudizio fosse quanto posto in e dall’imputato nei confronti del Giudice tutelare di Campobasso. Tale circostanza, p costituendo un aspetto rilevante della sentenza di condanna, non è stata mai oggetto dell benché minima discussione nel corso del giudizio e neppure oggetto di prova. Appare evidente che la sentenza adottata su questa base non possa che essere considerata affetta da qualche vizio sostanziale di notevole portata. La difesa già con i motivi aggiunti all’a appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado in relazione agli articoli 5 521, 187, 190 c.p.p. e art. 111 della Cost., perchè solo con ia sentenza di primo grado emersa la rilevanza dell’elemento suindicato che nemmeno la Procura aveva ritenuto di evidenziare nel capo di imputazione in cui nulla viene descritto su tale elemento costitu de delitto di cui all’art. 494. Evidente è la lesione del diritto di difesa e del pri contraddittorio posto che in nessuna parte del verbale di udienza si fa cenno del fatto che debbano considerare indotti in errore il Giudice tutelare e la Procura della Repubblica Campobasso; vi è stata di conseguenza anche una lesione del diritto alla prova; la novit presente nella sentenza ha comportato la violazione degli articoli 518 e 521 del codice rito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per omessa o apparente motivazione. La sentenza della Costa di appello non ha potuto affermare in nessun punto che la questione delle induzione in errore rilevante è quella posta in essere nei confronti Giudice tutelare di Campobasso – come affermato dalla sentenza di primo grado – sia stata effettivamente oggetto di introduzione e discussione e valutazione tra le parti. S genericamente ha fornito risposta alle deduzioni difensive svolte ai riguardo.
2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale per omessa o erronea valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché vizi motivazione per contraddittorietà ed illogicità della stessa. La Corte di appello nell’aff che COGNOME pure in altre occasioni avrebbe tenuto condotte analoghe, ha confuso due denunce da lui sottoscritte e depositate presso le forze dell’ordine, che hanno dato vit a procedimenti iniziati doverosamente, con condotte non lecite; le notizie criminis in argomento non sono affatto atti illeciti e non possono in alcun modo essere considerat precedenti pregiudizievoli che impediscono la concessione del beneficio, sicché non poteva ravvisarsi l’abitualità del comportamento ostativo al riconoscimento della causa dì n punì b il tà.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. c modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
iI Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso.
difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1AI ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla causa di non punibilità di cui a 131-bis cod. pen., è inammissibile, per aspecificità, nel resto.
1.1.11 ricorso, coi primi due motivi, non si confronta con la motivazione della sente impugnata, prospettando censure, già oggetto di vaglio da parte della Corte di Appello, i n merito alla fattispecie di reato che si assume ricostruita a sorpresa nella sentenza di grado introducendosi aspetti essenziali non emersi in dibattimento, laddove il fatt a differenza di quanto assume la difesa, risulta, invece, pacificamente oggetto sia di contestazione che di contraddittorio dibattimentaie. Ed invero, dalla stessa contestazio oitre che dalla ricostruzione recepita nelle conformi pronunce di merito sulla scorta risultanze processuali analizzate, emerge chiaramente che l’induzione in errore ha avuto oggetto, quali destinatari’ sia la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di app di Campobasso sia il Giudice tutelare, essendo stata essa realizzata attraverso un espost inviato tramite fax alla Procura Generale, rivolto al Giudice tutelare, contenente accus confronti di terze persone – rispetto al quale l’imputato è stato assolto dal reato di c
perché il fatto non costituisce reato – recante la firma apparente di NOME COGNOME si era sostituito. Una volta acclarato – e di ciò Si è evidentemente occu l’istruttoria dibattimentale – che l’esposto, a dispetto della forma apparente che recava, riconducibile al ricorrente – circostanza non oggetto di specifica contestazione in ricor induzione in errore è in re ipsa avendo COGNOME, nel redigerlo ed inoltrarlo, fatto apparire che esso fosse stato redatto e inviato da persona diversa, alla quale si era sostituito, in ta inducendo in errore i destinatari sull’autore effettivo dell’atto; e la Corte di app riguardo, altresì, già evidenziato che la difesa errava nel confondere anche in grado di ap L a induzione in errore con il conseguimento del profitto, elemento quest’ultimo che, co pure già opportunamente precisato dal primo giu(:lice; attiene al coefficiente psicologic reato.
Sicché i motivi dedotti coi primi due motivi sono anche manifestamente infondati sott profilo della insussistenza manifesta sia delle violazioni di legge che dei vizi di moti denunciati.
1.2. Quanto al terzo motivo si deve invece rilevare il difetto di motivazione non risul specificate – a fronte del motivo non generico svolto in appello sul punto – le ragioni quali non potesse ravvisarsi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. invero, la Corte di appello si è al riguardo limitata a fare riferimento a precedenti an condotte – altri esposti presentati dall’imputato – senza null’altro precisare in ordine e senza neppure chiarire se essi risultassero a firma – apparente o meno – dell’imputato atri (si tenga conto che l’imputato ha beneficiato in primo grado della sospensione condizionale della pena a ragione della sua incensuratezza).
2.S’impone – conseguentemente – un nuovo giudizio sul punto, dovendo il giudice d& rinvio valutare tutte le circostanze del caso concreto per verificare se, al di là di qua :”insufficientemente) valutato ai fini del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. vi siano altri elementi oggettivi di fatto (nella loro ipotetica duplice chiave di lettura in senso favorevole o sfavorevole per l’imputato) che possano consentire ovvero impongano di escludere l’applicabilità della succitata causa speciale di non punibilità.
Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. consegue il rinvio per nuovo giudizio sul p altra sezione della Corte di appello di Salerno ai sensi dell’art. 623, comma1, lett. proc. pen. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Viene infine riservata al de la pronuncia sulle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Saler
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso il 13/11/2023.