Causa di Non Punibilità: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità del diritto penale. Tuttavia, il suo ambito di applicazione è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso presentato avverso il diniego di tale beneficio, specialmente quando la questione è già stata affrontata nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se il fatto fosse o meno di particolare tenuità), ma si è concentrata su un aspetto puramente processuale. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità, confermando la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: perché il ricorso sulla causa di non punibilità è stato respinto
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove, ma una sede in cui si valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già esaminato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità e l’aveva respinta con argomentazioni logico-giuridiche ritenute corrette. Il giudice di merito aveva fatto specifico riferimento ai criteri di valutazione della gravità del reato indicati dall’art. 133 del codice penale, evidenziando elementi di fatto, non contestati dalla difesa, che escludevano la particolare tenuità dell’offesa.
Il ricorrente, secondo la Cassazione, si è limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello. Di fatto, ha tentato di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione che è preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Per contestare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto (ad esempio, l’errata interpretazione dei presupposti dell’art. 131-bis c.p.) o da un difetto di motivazione così grave da renderla illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame dei fatti e, come in questo caso, è destinato a essere respinto, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
 
Quando un ricorso in Cassazione sulla causa di non punibilità è inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre critiche alla valutazione dei fatti già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dai giudici dei gradi precedenti, senza sollevare reali questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa valuta la Corte di Cassazione riguardo all’art. 131-bis c.p.?
La Corte di Cassazione non valuta se il fatto sia concretamente di lieve entità, ma si limita a controllare se il giudice di merito, nel negare o concedere la causa di non punibilità, abbia applicato correttamente la legge e abbia fornito una motivazione logica, completa e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35497  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
185/ RG 15796
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c ha confermato la condanna per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine alla inapplicabilità dell di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, richiama proprio i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ha menzionato specificamente gli elementi di non contestati, che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici all pagg. 3 e 4.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025
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La Presidente