Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERICE il 14/01/1976 COGNOME NOME nato a ERICE il 01/09/1966
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con il
medesimo atto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondato, poiché – premesso che la valutazione circa la
configurabilità della particolare tenuità del fatto è compiuta sulla base dei cr di cui all’art. 133, cod. pen., e dunque rientra nei poteri discrezionali del gi
di merito, sfuggendo così al sindacato di legittimità, se non nei limiti d mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postavi a sostegno –
deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto a ba della ritenuta assenza dei presupposti per l’operatività della suddetta causa di
punibilità una congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è esclusa la particolare tenuità dell’offesa in ragione
carattere perdurante della condotta di occupazione abusiva dell’immobile ascritta agli odierni ricorrenti);
che, a tal proposito, giova ribadire che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa non punibilità, mentre sono alternativi quanto al suo diniego, nel senso ch l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di un solo di essi, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018 Foglietta, Rv. 273678 – 01);
che peraltro nel caso in esame non risulta che la condotta illecita sia cessa il che preclude la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.