Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 04/03/1972
avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli ar 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 e 131-bis, cod. pen. (dolendosi, in particolare, del fatto che i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare sentenza di improcedibilità del reato contestato, in conseguenza dell’avvenuto pagamento del debito tributario, essendo previsto, dalla nuova disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, che il giudice debba valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; censurabili, sul punto, sarebbero le motivazioni con cui il giudice ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., senza prendere in esame il comportamento successivo);
letta la memoria difensiva depositata in data 25 marzo 2025, in cui si insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come, successivamente al deposito del ricorso, la giurisprudenza di questa Corte avrebbe riconosciuto, tra le cause di applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., l’integrale o parziale adempimento del debito tributario (il riferimento è alla sentenza n. 7027/2025, che ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso il giudice di merito di motivare sull’applicabilità della causa di non punibilità, nei termini specificati dall’art. comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa – pur alla luce delle doglianze sviluppate nelle memoria difensiva depositata in limine litis -è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità dell argomentazioni a base della sentenza impugnata, prospettando peraltro enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 1/2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto inaccoglibil la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen., cui è se l’applicazione della pena ex art. 444, cod. proc. pen.; in particolare, il giudice valorizza in chiave negativa la condotta elusiva ascritta al ricorrente, ritenendola tutt’altro che di modesto spessore penale, avuto riguardo alla somme assai cospicue concretamente sottratte a tassazione per diverse annualità; la motivazione della sentenza, peraltro, da atto del fatto che l’estinzione del debito
erariale “ancora in itinere” aveva permesso al ricorrente di accedere al rito premiale, ottenendo il riconoscimento della riduzione di pena ex art. 13-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 nella sua massima estensione; conclusivamente, per il giudice di merito, anche alla luce della novella introdotta dal d. Igs. n. 87 del 2024, che ha introdotto il comma 3-ter nell’art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, prevedendo tra le cause di non punibilità a seguito del pagamento del debito erariale anche quella di cui all’art. 131-bis, cod. pen., la reiterazione delle condotte, la matric professionale delle stesse e, in particolare, lo scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, complessivament apprezzata, ostassero alla richiesta di proscioglimento formulata in via preliminare);
ritenuto che tali argomentazioni rendono, all’evidenza, generico per aspecificità il motivo proposto, alla luce delle adeguate e logicamente ineccepibili ragioni indicate come ostative al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. (con ciò rendendo del tutto privo di pregio il rilievo difensivo contenuto nella memoria difensiva depositata successivamente al ricorso, ed ancorato alla sentenza n. 7027/25, essendo differente il caso qui esaminato, in cui il giudice ha esaminato, con dovizia argomentativa, la richiesta di proscioglimento fondata proprio sulla disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotta dal d. Igs. n. 87 del 2024);
ritenuto, in particolare, che questa stessa Corte ha, di recente, avuto modo di chiarire che l’imputato non può fondare la legittimità della sua pretesa (ossia, la richiesta di proscioglimento ex art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000) unicamente sul comportamento susseguente che costituisce il nuovo criterio di valutazione introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha aggiunto al primo comma dell’art. 131bis cod. pen. le parole “anche in considerazione della condotta susseguente al reato”), non essendo tale prospettazione condivisibile laddove ritiene prevalente questo nuovo criterio di giudizio sugli altri – modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen. -, che del pari devono orientare l’interprete nell’apprezzamento della particolare tenuità del fatto; ne consegue che ai fini dell’applicabilità della causa di proscioglimento resta centrale il momento della consumazione del reato e quindi l’esiguità o meno dell’evasione, donde la condotta susseguente, in essa ricompreso l’assolvimento dell’obbligazione tributaria, è solo uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 2788 del 10/09/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.); ne discende, pertanto che, alla luce della complessiva valutazione svolta dal giudice di merito che ha individuato gli
elementi ostativi al riconoscimento della speciale causa di non punibilit doglianza difensiva deve essere ritenuta anche manifestamente infondata;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll aprile 2025
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Il Consigl e
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e estensore
Il Presidente