Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19130 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19130 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di
COGNOME NOMECOGNOME nato il 17/07/1993 a Reggio Calabria avverso la sentenza de1111/12/2024 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto NOME COGNOME per non aver commesso il fatto, applicandogli la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. in relazione al delitto di fal
testimonianza, commesso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria all’udienza del 14 maggio 2019 nel procedimento a carico dell’amico NOME COGNOME
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Violazione dell’art. 384 cod. pen. avendo la sentenza impugnata applicato la causa di non punibilità in assenza dei presupposti stabiliti dalla norma per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. Infatti nessuna contestazione era stata mossa a NOME COGNOME anche perché le attività su cui egli avrebbe dovuto deporre, svolte con NOME COGNOME erano del tutto lecite cosicché in ordine alle sue dichiarazioni non sarebbe derivato alcun pregiudizio al suo onore o alla sua libertà.
2.2. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, in termini apodittici, ha ritenuto che le dichiarazioni false e reticenti rese da COGNOME fossero volte ad evitare un’accusa penale senza spiegare per quale ipotetico delitto.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che dal capo di imputazione elevato a carico di NOME COGNOME per il delitto di falsa testimonianza risulta che questi fosse tenuto a deporre nel processo penale a carico di NOME COGNOME «in merito alle circostanze relative alla scoperta dell’immobile in stato di abbandono sito in INDIRIZZO località Reggio Calabria, al cui interno erano state rinvenute le armi e la sostanza stupefacente…. nonché in merito alle caratteristiche dello stesso e alle occasioni in cui il COGNOME, insieme all’COGNOME o a terzi si recava in detta abitazione» e nel corso della testimonianza dinnanzi al Tribunale Collegiale di Reggio Calabria avesse reso una testimonianza reticente e contraddittoria.
Come correttamente sostenuto dal ricorrente, e ulteriormente argomentato nella requisitoria del Procuratore generale, nessuna delle circostanze oggetto della deposizione di COGNOME rendeva ipotizzabile una sua auto-incriminazione, riguardando esclusivamente le condizioni dell’immobile, le occasioni e i soggetti
con cui vi si era recato, dunque elementi del tutto estranei al rinvenimento di armi e stupefacenti contestato all’amico.
Né emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che, al momento dell’escussione di COGNOME, fosse emerso alcun elemento, anche meramente indiziario, sulla cui base supporre l’assunzione della qualifica di imputato di un qualsiasi reato, né vi erano ragioni per ritenere che il teste potesse essere obbligato a deporre su fatti dai quali emergesse la sua responsabilità penale.
L’art. 384 cod. pen. sancisce la non punibilità di colui che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361,362,363,364,365,366,369,371 bis, 371 ter, 372,373,374 e 378 c.p., “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore” e trova la propria ragion d’essere nel principio dell’inesigibili di condotte giuridiche autolesive (tra le tante, Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280840) che altera le motivazioni dell’agente nella consumazione del delitto e abbassa la pretesa statuale di pretendere da quel medesimo soggetto la conformità ad una condotta giuridicamente lecita.
La struttura della causa di esclusione della punibilità (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280574), per come delineata dalla Corte di legittimità, deve rendere il comportamento astrattamente illecito, in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, l’unica opzione per scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o ai suoi prossimi congiunti.
In relazione alla falsa testimonianza il giudice deve accertare soltanto che di fronte all’obbligo giuridico di dire la verità la persona sia tenuta a scegliere tr autoincriminarsi o mentire.
Il Tribunale nel ritenere che la condotta reticente dell’imputato e le sue contraddittorie dichiarazioni fossero coperte dall’art. 384 cod. pen. non si è attenuto, come dovuto, a detti principi di diritto non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata in quali termini, a fronte delle domande poste al testimone, egli si trovasse nel concreto pericolo di autoincriminazione per un delitto che, infatti, non è stato neanche indicato.
Alla stregua degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica non solo per accertare la configurabilità dell’art. 384 cod. pen. nei termini delineati, ma anche per verificare la configurabilità della stessa condotta di falsa testimonianza che ne costituisce il presupposto.
I.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica.
Così deciso il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
Il re »gtOte