Evasione e Particolare Tenuità del Fatto: la Distanza Conta
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua applicabilità non è automatica e richiede una valutazione attenta degli indici di gravità del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come elementi concreti, quale la distanza dell’allontanamento nel reato di evasione, possano escludere tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ai sensi dell’art. 385 del codice penale. La difesa della ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, il comportamento tenuto non avrebbe raggiunto una soglia di offensività tale da meritare una condanna penale, ma avrebbe dovuto essere archiviato per la sua lieve entità.
La Decisione della Cassazione sulla Causa di Non Punibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi addotti generici e manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione logica e congrua per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione si fonda su una valutazione concreta degli elementi che caratterizzano il reato commesso, superando una visione meramente formale della violazione.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi degli indici di offensività del reato. La Corte ha sottolineato che la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato elementi specifici per escludere la particolare tenuità del fatto. In particolare, sono state considerate decisive ‘la durata e le modalità dell’allontanamento’. L’imputata, infatti, era stata controllata a una distanza di oltre venti chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi per l’esecuzione della misura restrittiva. Questo dato quantitativo è stato interpretato come un indice qualitativo di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con un giudizio di ‘minore offensività’. Secondo la Cassazione, un allontanamento così significativo non può essere considerato un fatto lieve, ma dimostra una precisa volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità e una lesione non trascurabile del bene giuridico protetto dalla norma.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere condotta ‘in concreto’, analizzando tutte le circostanze del caso. Nel reato di evasione, elementi come la distanza percorsa e la durata dell’assenza non sono dettagli irrilevanti, ma fattori cruciali che definiscono il disvalore penale della condotta. L’ordinanza serve da monito sul fatto che la causa di non punibilità non è una scorciatoia per l’impunità, ma un istituto da applicare con rigore solo quando l’offesa al bene giuridico protetto è realmente minima e trascurabile, circostanza esclusa in caso di un allontanamento volontario e prolungato dal luogo di detenzione.
L’allontanarsi di molto dal luogo degli arresti domiciliari può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un allontanamento per una distanza significativa (in questo caso, oltre venti chilometri) è un elemento concreto che osta alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto e, di conseguenza, impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata aveva correttamente e adeguatamente motivato la decisione di non applicare la causa di non punibilità.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del reato di evasione?
Per valutare la gravità del fatto, la Corte ha considerato elementi specifici come la durata e le modalità dell’allontanamento, in particolare il fatto che l’imputata fosse stata controllata a una distanza di oltre venti chilometri dal luogo di esecuzione della misura restrittiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1064 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a RAGUSA il 12/10/1984
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stat correttamente motivata richiamando elementi (la durata e modalità dell’allontanamento poiché l’imputata veniva controllata a distanza di oltre venti chilometri dal luogo di esecuzione della misura), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Pre idente