Causa di non punibilità: Esclusa per chi ha precedenti specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Questo istituto, pensato per evitare processi e condanne per reati di minima offensività, non è applicabile indiscriminatamente. La Suprema Corte ha ribadito che la presenza di precedenti penali specifici, tali da delineare un’abitualità nel comportamento criminale, costituisce un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di tentato furto di un’autovettura. Nello stesso procedimento, l’imputato era stato prosciolto per un’altra imputazione di furto a causa della mancanza di querela da parte della persona offesa. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il reato commesso fosse di lieve entità.
La Decisione e l’applicazione della causa di non punibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti richiesti dall’articolo 131-bis del codice penale. Sebbene il reato di tentato furto potesse, in astratto, rientrare tra quelli di lieve entità, i giudici hanno posto l’accento su un altro elemento cruciale previsto dalla norma: la condotta non abituale dell’autore del reato.
L’Ostacolo dell’Abitualità del Comportamento
Il punto centrale della pronuncia è il concetto di “carattere abituale del comportamento”. La legge, infatti, esclude dal beneficio della non punibilità chi abbia commesso più reati della stessa indole. La Corte ha evidenziato come dal casellario giudiziale dell’imputato emergessero numerose e gravi condanne precedenti per reati come furto, estorsione e ricettazione. Questa storia criminale, secondo i giudici, dimostra chiaramente una tendenza a delinquere che va oltre l’episodio occasionale. Di conseguenza, il comportamento dell’imputato è stato qualificato come abituale, rendendo impossibile l’applicazione della norma invocata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si basa su una corretta interpretazione della legge. I giudici hanno affermato che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis il carattere abituale della condotta. Il quarto comma della norma stessa specifica che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole. I precedenti penali dell’imputato, annotati sul casellario giudiziale, fornivano una prova inequivocabile di tale abitualità. Pertanto, la valutazione dei giudici di merito non è stata illogica o errata in diritto, ma una precisa applicazione del dettato normativo. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo applicabile a tutti i reati di modesta gravità. È uno strumento che il legislatore ha introdotto per deflazionare il sistema giudiziario, ma la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato. La presenza di un curriculum criminale denso, specialmente per reati della stessa indole, è un segnale che il fatto, seppur di lieve entità, non è un episodio isolato e meritevole di clemenza, ma si inserisce in un più ampio schema di illegalità. Per professionisti e cittadini, questa pronuncia serve come monito: la fedina penale ha un peso determinante e può precludere l’accesso a benefici previsti dalla legge.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il comportamento dell’autore del reato è considerato abituale. Secondo la sentenza, questo si verifica quando l’imputato ha commesso in precedenza più reati della stessa indole, come risulta dal suo casellario giudiziale.
Cosa si intende per “comportamento abituale” ai fini dell’articolo 131-bis del codice penale?
Per comportamento abituale si intende la commissione di più reati della stessa indole da parte dell’imputato. La presenza di plurime condanne passate per reati come furto, estorsione e ricettazione è stata considerata prova di tale abitualità, impedendo l’applicazione del beneficio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un’autovettura (capo 1), mentre lo ha prosciolto dal reato di furto relativo a un’altra vettura (capo 2) per difetto di querela;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato – cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell’articolo citato, ricorre quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024