Causa di Non Punibilità: Quando la Gravità del Fatto Blocca il Ricorso
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento importante per deflazionare il sistema giudiziario, evitando la sanzione per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la valutazione della ‘complessiva gravità del fatto’ gioca un ruolo decisivo e può portare a esiti sfavorevoli per l’imputato, fino alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Caso in Analisi: il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il nucleo centrale del gravame si concentrava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., che i giudici di secondo grado avevano negato.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto. L’imputato ha quindi deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in una riforma della decisione.
La Gravità del Fatto e la Causa di Non Punibilità
L’articolo 131-bis del codice penale stabilisce che, per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.
Il giudice, tuttavia, non è vincolato a una valutazione meramente matematica della pena edittale. Deve, al contrario, compiere un’analisi completa e approfondita delle circostanze concrete. In questo contesto, la ‘complessiva gravità del fatto’ emerge come un parametro fondamentale. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pagine 11-12 del provvedimento), i giudici di merito avevano valorizzato proprio questo aspetto in senso ostativo, ritenendo che la serietà intrinseca del reato commesso non consentisse di qualificarlo come di ‘particolare tenuità’.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della vicenda per riesaminare i fatti, ma si concentra sulla correttezza giuridica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, i giudici di secondo grado hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, motivando in modo logico e coerente il diniego del beneficio.
La valutazione sulla ‘complessiva gravità del fatto’ è considerata un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato respinto, e l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico. La sua applicazione dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare tutti gli aspetti del caso concreto. La ‘complessiva gravità del fatto’ è un criterio determinante che può legittimamente portare all’esclusione del beneficio.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso per cassazione basato esclusivamente su una diversa interpretazione della tenuità del fatto, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, ha scarse probabilità di successo e comporta il rischio concreto di ulteriori condanne economiche.
La gravità complessiva di un reato può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato che la valutazione della ‘complessiva gravità del fatto’ costituisce un elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo specifico caso fissata in tremila euro.
Il giudice è obbligato a concedere la non punibilità per i reati considerati di lieve entità?
No, il provvedimento chiarisce che il giudice deve valutare discrezionalmente tutte le circostanze del caso. La sola potenziale lieve entità del reato non è sufficiente per l’applicazione automatica del beneficio se altri fattori, come la ‘complessiva gravità del fatto’, indicano il contrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO 11 18/05/1991
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 41173/24 – GIUFFRE’ NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui
all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato l’unico motivo di ricorso, che contesta – peraltro
genericamente – la ritenuta responsabilità penale del ricorrente e lamenta l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto;
Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento
impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l’art. 385 cod. pen. (e non l’art. 276
cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr. p. 9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 11-12 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025