Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35227 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza 24.11.2023, la Corte d’appello dì Catanzaro, in parziale rifor della sentenza del Tribunale di Crotone, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili in concorso tra loro del reato di cui all’art. 110, 61 comma 1 cod. pen., commesso ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo a dell’imputazione). Ha invece dichiarato la nullità della sentenza di pr grado, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 cod. pen., 4, com e 3, legge n. 110 del 1975 (capo b), disponendo la trasmissione degli att
Tribunale. Ha infine rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogando ag imputati la sola pena della multa pari ad euro 1.032,00.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazio agli artt. 533, comma 2 e 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte territor avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rinviarla al Tribunale d Crotone.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione all’art 59 comma 3, cod. proc. pen. e agli artt. 163 164 cod. pen. per difetto di motivazio in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante che con i motivi di appello i ricorrenti avessero sollecitato il poter giudice d riconoscere il beneficio già concesso in primo grado.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata applicazione della causa di no punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., espressamente richiesto nella memo di replica.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiarars l’inammissibilità dei ricorsi. Il primo motivo di censura, invero, sare inammissibile, risolvendosi in mere considerazioni di opportunità, slegate d logico e completo impianto motivazionale della sentenza della Corte d’appello. Il secondo motivo sarebbe manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha modificato solo l’entità della pena, confermando nel resto la sentenza impugnat e dunque anche la sospensione condizionale. Rileva, infine, che la richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era formulata come motivo di appello ma come generica indicazione.
I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Pur denunciando nella rubrica di tale motivo la violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 2 e 546 cod. proc. pen. censura in esame si risolve in una constatazione limitata alla opportunità de
decisione impugnata di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado p omessa pronuncia in ordine al reato contestato al capo b) dell’imputazione. Ne ricorso, invero, testualmente si afferma che «forse, la decisione opportuna tecnicamente più corretta sarebbe stata, sulla scorta della mancanza assoluta motivazione contestata, quella di annullare la sentenza di I grado in toto e rinvi al Giudice di Crotone».
In sostanza, dall’articolazione della censura non emerge alcuna critica a statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioè interpretazione di norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in talu di esse, così integrando la censura in oggetto un «non motivo» (si vedano, ex plurimis Sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione).
3. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver annullato la pronuncia di primo grado in relazione al capo b) dell’imputazione, ha rideterminato il trattamento sanzionator irrogato agli imputati ed ha poi esplicitamente confermato nel resto tale pronunci la quale aveva disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per entrambi i ricorrenti. In assenza di previsioni difformi, d ritenersi che anche la concessione del beneficio rientra tra le statuiz confermate dalla Corte territoriale.
4. Terzo motivo è infondato.
Secondo l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che il Coll condivide, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può es rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni st e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui al 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 01). Tale principio è stato specificamente affermato da questa Corte con riguardo alla fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di punibilità suddetta era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusi orali del giudizio di appello, rilevandosi come gravi sul giudice di merito, anche difetto di una specifica richiesta, l’obbligo d’ufficio di pronunciare la cau esclusione della punibilità, cosicché un obbligo di esaminare la relativa questio deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata u specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta co conclusioni del giudizio di appello.
Si è altresì precisato che ciò non toglie che la doglianza con cui si lament mancata concessione della causa di non punibilità in parola debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione della stessa e, di conseguenza, la rilevanza decisiva de lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01).
Nella specie, il ricorso si limita a richiamare la generica prospettazione avanz con la memoria presentata in appello – nella quale si affermava la «evidente (.. possibilità» di riconoscere «in via del tutto gradata, ad entrambi gli imput l’assoluzione ex art. 131-bis c.p. anche in rispetto delle recenti modifi normative», senza tuttavia indicare i presupposti legali della causa di n punibilità.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.