Cattivo Stato di Conservazione Alimenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8247 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso in materia di reati alimentari, in particolare per il cattivo stato di conservazione degli alimenti. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi di ricorso e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: La Condanna per Alimenti Mal Conservati
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato un soggetto per il reato previsto dall’art. 5, lettera b), della Legge n. 283/62. Questa norma sanziona chi detiene per vendere o somministrare sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. La condanna si basava su molteplici elementi di prova convergenti che attestavano le precarie condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti alimentari.
I Motivi del Ricorso e la Contestazione Difensiva
Contro la decisione del Tribunale, l’imputato ha proposto impugnazione, successivamente convertita in ricorso per cassazione. La difesa lamentava principalmente la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del ritenuto cattivo stato di conservazione degli alimenti. Secondo il ricorrente, non era stata fornita una prova adeguata delle condizioni non conformi dei prodotti.
La Decisione della Cassazione: il Cattivo Stato di Conservazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato due criticità fondamentali nel ricorso presentato.
In primo luogo, la censura mossa dall’imputato mirava, di fatto, a una rivalutazione del merito della vicenda. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale. Tuttavia, il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito: la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ma può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico. La difesa non si è confrontata specificamente con i singoli elementi probatori che avevano portato il Tribunale a ritenere provato il reato, ma si è limitata a una contestazione generale e astratta. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, confutando punto per punto la motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. La motivazione della sentenza di primo grado, secondo i giudici, era fondata su “molteplici dati, tra loro convergenti” che il ricorrente non ha saputo confutare in modo specifico. La contestazione difensiva, apparendo “anche generica”, non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Sulla base di questi presupposti, e tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, la Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Di conseguenza, ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici di legittimità e non può limitarsi a contestare genericamente l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. Per chi è accusato di reati come il cattivo stato di conservazione di alimenti, è cruciale che la strategia difensiva, fin dal primo grado, sia mirata a contestare nel dettaglio ogni singolo elemento d’accusa. In caso contrario, un’eventuale impugnazione davanti alla Suprema Corte rischia di essere un tentativo vano, destinato a concludersi con una declaratoria di inammissibilità e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione, e perché i motivi presentati erano generici, non contestando specificamente i molteplici dati probatori su cui si basava la condanna.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che la contestazione difensiva era generica?
Significa che la difesa non ha confutato punto per punto gli elementi di prova che hanno portato alla condanna (ad esempio, verbali di ispezione, testimonianze, analisi), ma si è limitata a una lamentela generale sulla mancata verifica del cattivo stato di conservazione, senza fornire argomenti specifici contro la motivazione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 7.3.2023 il tribunale di egrt= condannava NOME in ordine al reato ex art. 5 lett. b) della L. 283/62.
Avverso tale provvedimento è stato proposto appello da riconvertirsi in ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato la mancata verifica del ritenuto cattivo stato di conservazione degli alimenti.
La censura mira alla rivalutazione del fatto, come tali inammissibile, e non si confronta con la motivazione che ricava la conclusione circa il cattivo stato degli alimenti da molteplici dati, tra loro convergenti, in assenza di alcuna specifica confutazione di ciascuno di essi così che la contestazione difensiva appare anche generica.
Non può quindi che dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il C sigliere estensore
Il Presidente