Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 13/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 6, terzo comma, I. n. 283 del 1962 in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283 del 1962, per aver detenuto e messo in vendita una cassetta di alici in cattivo stato di conservazione e inidonee al consumo.
L’imputato presenta un atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, in cui articola un unico motivo per mancanza di prova del reato contestato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una doglianza di fatto che, per un verso, contesta l’accertamento del cattivo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE alici senza analisi e, per altro verso, contesta la messa in vendita della cassetta. Il Tribunale ha però verificato, all’esito dell’istrutto dibattimentale, che il COGNOME sostava su strada pubblica ad alto transito veicolare ed esibiva per la vendita una cassetta di alici maleodoranti e mal conservata, perché appunto esposta al sole e agli agenti atmosferici senza protezione. E’ pacifico in giurisprudenza (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 16347 del 11/01/2021, Tagliavia, Rv. 281034) che non sia necessaria una perizia per accertare il cattivo stato di conservazione degli alimenti, essendo sufficiente l’esame RAGIONE_SOCIALE caratteristiche estrinseche, da apprezzarsi sulla base di massime di comune esperienza (esposizione al sole e su pubblica via), e l’esame RAGIONE_SOCIALE caratteristiche intrinseche (alici maleodoranti). La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e resiste alle censure sollevate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente