Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25812 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25812 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 767/2025
UP – 07/05/2025
Relatore –
R.G.N. 6090/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONZA il 18/09/1976
avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di Monza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dellÕimputato
Con sentenza in data 17/05/2023, il Tribunale di Monza ha condannato NOME COGNOME alla pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di € 2000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962 perchŽ, quale legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e &, deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in stato di alterazione o comunque nocive nello specifico, nelle apparecchiature refrigerate a servizio dell’attivitˆ, deteneva alimenti quali carne, pasta formaggi, salumi e prodotti da forno in evidente cattivo stato di conservazione poichŽ privi di protezione e a diretto contatto con le pareti delle apparecchiature attinte da brine bruciature di freddo lungo la superficie degli stessi e/o con data di scadenza superata. In Monza il 2 dicembre 2022.
LÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza della Corte dÕappello di Milano, e ha chiesto lÕannullamento, deducendo due motivi di ricorso.
Violazione di legge, difetto di condizioni di procedibilitˆ ai sensi degli artt. 529 e 531 cod.proc.pen. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa introdotta dal decreto legislativo 150 del 2022 non avrebbe carattere obbligatorio atteso che la stessa costituirebbe un’alternativa all’oblazione, più vantaggiosa quantomeno dal punto di vista sanzionatorio, che l’imputato non avrebbe adempiuto in maniera autonoma e conservazione.
spontanea non avendo distrutto la merce in cattivo stato di Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, argomenta il ricorrente che avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa di estinzione delle violazioni alimentari, introdotta con la riforma Cartabia, disciplina che doveva trovare applicazione ratione temporis, tenuto conto che lÕesercizio dellÕazione penale era successivo al 31/12/2022, ed era sicuramente più vantaggioso sotto tutti i profili per l’indagato rispetto all’oblazione che è esclusa nella forma ridotta per effetto dellÕart. 9 della legge n. 689/1981.
Parimenti il giudice avrebbe errato nellÕinterpretazione della legge lˆ dove avrebbe escluso lÕautonomo e spontaneo adempimento poichŽ non avrebbe provveduto alla distruzione della merce sequestrata in quanto lÕimputato non avrebbe potuto procedere autonomamente.
In conclusione, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa sullÕestinzione delle contravvenzioni alimentari, norma più favorevole rispetto allÕoblazione ordinaria, avendo peraltro lÕimputato versato la complessiva somma di € 6.210,00 quale pagamento delle sanzioni amministrative.
Violazione di legge in relazione alla causa speciale di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che a seguito del d.lgs n. 150 del 2022, rilevano anche le condotte successive. Nel caso in esame lÕimputato aveva eliminato le violazioni e corrisposto la sanzione amministrativa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
LÕart. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) estende allÕintero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dallÕorgano di vigilanza.
LÕintervento, attuativo dellÕart. 1, comma 23, lett. a), b), d) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone, con qualche adattamento, nella attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12- ter ss., il meccanismo procedurale estintivo giˆ inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis-318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006).
La sfera di applicabilitˆ della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, riguarda solamente le Çcontravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilitˆ e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorieÈ (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962).
La procedura estintiva di nuovo conio, alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo, ricade senzÕaltro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962 e le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono individuate tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie ÇoÈ risarcitorie.
Quanto alla procedura, il secondo e quinto comma dellÕart. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in particolare, prevede lÕobbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dellÕart. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che lÕorgano che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse Çquanto lo ritiene necessarioÈ.
Il successivo art. 12-quater aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dellÕadempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater d.lgs. n. 152 del 2006.
Come nelle affini procedure estintive in materia di sicurezza del lavoro e ambientali, lÕart. 12- septies della legge 283 del 1962 disciplina la sospensione del procedimento penale, riprendendo quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dallÕart. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui allÕart. 318-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilitˆ, quale alternativa al pagamento della somma di denaro.
LÕeffetto estintivo delle contravvenzioni alimentari è disciplinato nellÕart. 12-octies della legge n. 283 del 1962 che riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n.
758 del 1994 e 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene aggiunta lÕipotesi in cui lÕestinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilitˆ.
Cos’ sinteticamente esposta la disciplina di estinzione delle contravvenzioni alimentari, in ragione della similitudine con lÕanaloga disciplina estintiva in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, presa a modello per la procedura estintiva di nuovo conio, si deve richiamare lÕelaborazione giurisprudenziale maturata in questi settori tra cui lÕaffermazione secondo cui la violazione della procedura amministrativa da parte dell’organo di vigilanza non è causa di improcedibilitˆ dell’azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non mass; Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, COGNOME, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18/11/2010, COGNOME, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, COGNOME e a., Rv. 248097). Ancora di recente si è confermato lÕindirizzo interpretativo secondo cui non è causa di improcedibilitˆ dell’azione penale l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni (Sez. 3 n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277 Ð 02; Sez.3, n.49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468 ove è stato osservato come la obbligatorietˆ della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall’uso dell’indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all’art. 318-ter d.lgs. 152/06).
Nel caso in esame, il giudice ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di legittimitˆ in relazione alla analoga procedura estintiva prevista per i reati contravvenzionali in materia ambientale ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro e il motivo, che ripropone la medesima censura, risulta dunque manifestamente infondato.
Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura, il contravventore ben pu˜ fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria. L’azione penale poteva proseguire stante lÕassenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori, sussistendo in capo al ricorrente la possibilitˆ di raggiungere la medesima utilitˆ richiedendo l’ammissione all’oblazione (cfr. Sez. 3, n. 7678/17 giˆ cit.). Infatti, deve essere qui richiamato il principio, giˆ sostenuto nell’analoga procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro (Sez.3, n. 7878 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252332) che la facoltˆ di richiedere l’oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltˆ non solo quando non ricorrano le condizioni per l’esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l’oblazione.
Ora, quanto al caso in esame, esclusa lÕimprocedibilitˆ dellÕazione penale, il ricorrente non ha allegato di avere richiesto di fruire dellÕestinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria, risultando, quindi, del tutto irrilevante, salvo quando si dirˆ nel secondo motivo, la valutazione della condotta ripristinatoria e/o risarcitoria.
7. La doglianza devoluta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione dellÕart. 131-bis cod. pen., laddove il giudice di appello avrebbe mancato di considerare, ai fini dellÕapplicazione dellÕesimente in parola, la condotta susseguente al reato, risulta manifestamente infondata.
Anzitutto merita ricordare come la norma in esame sia stata recentemente novellata dalla c.d. riforma Cartabia, la quale, con la legge delega n. 134 del 2021, aveva individuato, tra i princ’pi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il governo nellÕattuazione della delega, la necessitˆ di attribuire rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuitˆ dellÕoffesa. Indicazione prontamente recepita dalla giurisprudenza di Questa corte con una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv 283064), prima ancora che venisse adottato il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, con cui sono state formalmente inserite, al primo comma dellÕart. 131-bis, cod. pen., le parole Çanche in considerazione della condotta susseguente al reatoÈ.
Hanno chiarito, le Sezioni Unite COGNOME, che la valorizzazione da parte del legislatore di tale specifico criterio di delega, – ora espressamente introdotto dal d.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessitˆ di superare l’indirizzo al riguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogo degli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla “condotta susseguente al reato”. Non di meno, come osservato dai giudici nella loro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successive al reato ben possono Çintegrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell’ambito del giudizio di particolare tenuitˆ dell’offesa, rilevando ai fini dell’apprezzamento della entitˆ del danno, ovvero come possibile spia dell’intensitˆ dell’elemento soggettivoÈ.
Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato, in uno con i criteri di cui allÕart. 133 comma 1 cod.pen., rientra nellÕambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalitˆ della condotta e lÕesiguitˆ del danno o del pericolo, lÕoffesa risulta di particolare tenuitˆ.
Come giˆ chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nellÕambito della complessiva valutazione dei requisiti per lÕapplicazione della causa di non punibilitˆ nel caso concreto Çrilevando ai fini dell’apprezzamento della entitˆ del danno, ovvero come possibile spia dell’intensitˆ dell’elemento soggettivoÈ.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, a pag. 6, ha escluso la tenuitˆ del danno evidenziando al contrario la gravitˆ dellÕoffesa tenuto conto del quantitativo non trascurabile di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione, destinati alla somministrazione al pubblico e le rilevate gravi violazioni alle più elementari regole tecniche nella conservazione di cibi, in un contesto nel quale il ricorrente deduce, quale condotta susseguente, lÕavere corrisposto la somma di denaro dovuta a seguito di elevazione di sanzioni amministrative (art. 5 Reg UE 852/2004), e dunque somma di denaro obbligatoriamente dovuta per le violazioni amministrative riscontrate, mentre lÕaver adeguato il proprio manuale HACCP costituisce un post factum imposto per la prosecuzione dellÕattivitˆ lavorativa, dunque non significativo ai fini di valutazione della particolare tenuitˆ dellÕoffesa.
Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche nè contraddittorie sono insindacabili in sede di legittimitˆ.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 07/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME NOME
NOME