Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiest l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024, e depositata il 21 marzo 2024, il Tribunale di Bari, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, in 7 ( t ) persona del suo legale rappresentate pro tempore NOME COGNOME avverso il ,
decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 10 gennaio 2024, nella parte relativa al vincolo imposto su 16.800,00 kg. di tabacchi lavorati esteri, contenuti in 105 “colli”, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro osservando che il quantitativo di t.l.e. in sequestro, proveniente dalla Grecia, sbarcato nel porto di Bari e diretto, secondo la lettera di vettura internazionale, alla società odierna ricorrente, costituisce «tabacco da fumo», a norma dell’art. 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, siccome fumabile in pipa senza necessità di trasformazione industriale.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe la società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando due motivi, preceduti da una premessa, nella quale si rappresenta che in sede di riesame si era evidenziato che: a) la società ricorrente era legittimata a proporre l’impugnazione avendo interesse alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro, essendo l’acquirente e la destinataria dei beni medesimi; b) le cose sequestrate costituiscono non «tabacco da fumo», ma «cascame di tabacco», a norma dell’art. 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto prodotti non preparati per la vendita al dettaglio.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253 e 255 cod. proc. pen. e 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla corretta qualificazione delle cose sequestrate, costituente presupposto per la configurabilità del reato ipotizzato.
Si deduce che illegittimamente le cose sequestrate sono state qualificate «tabacco da fumo». Si rappresenta, in proposito, che: a) gli accertamenti effettuati presso il laboratorio dell’Agenzia dei Monopoli hanno definito le cose sequestrate come «cascami di tabacco»; b) i «cascami di tabacco», a norma dell’art. 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, possono essere considerati «tabacchi da fumo» solo se fumabili e «preparati per la vendita al minuto». Si segnala, poi, che il sequestro è stato convalidato sul rilievo che i prodotti in sequestro risultavano “fumabili” per mezzo di pipa, senza alcuna indicazione sulla loro natura di «cascami di tabacco», come espressamente indicato nel rapporto di prova e nel certificato di analisi rilasciati dal Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane, e senza alcun accertamento in ordine al requisito della loro “preparazione per la vendita al minuto”. Si evidenzia che, in questo modo, nel decreto di convalida emesso dal P.M., risulta omessa qualunque motivazione con riguardo ad un presupposto essenziale ai fini della qualificazione del prodotto sequestrato come «tabacco da fumo», e, quindi, della configurabilità del reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 4
del 1973. Si aggiunge che il vizio di omessa motivazione non può essere superato per il rinvio che l’ordinanza impugnata opera al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto, come specificamente indicato anche nella richiesta di riesame, questo atto ha qualificato i prodotti sottoposti a vincolo come «tabacchi da fumo» in ragione del solo dato della loro “fumabilità”, senza considerare la loro natura di «cascami di tabacco» e senza accertare se gli stessi fossero stati idoneamente predisposti per la vendita al minuto.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253 e 255 cod. proc. pen., 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, e 291bis d.P.R. n. 43 del 1973, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
Successivamente, il ricorrente ha anche depositato memoria, sottoscritta dall’Avv. NOME COGNOME nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
La questione posta nel ricorso, per come desumibile dalla combinazione delle censure enunciate nei due motivi, è se sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto»,
2.1. Alla questione sopra precisata deve rispondersi che non è configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto».
Invero, l’art. 39-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1 precisa che « tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa» e che «er tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacch fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare; e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione».
Il medesimo art. 39-bis, al comma 2, fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati al comma 1. In particolare, alla lett. a) espone l’ambito di applicazione della categoria dei sigari e sigaretti, alla lett. b) indica l’estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c), descrive la nozione dei tabacchi da fumo. Segnatamente, con riguardo a questi ultimi, specifica: «c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati “cascami di tabacco” i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco».
Dalla analitica disciplina precedentemente richiamata, si evince che il legislatore ha voluto indicare in modo specifico cosa si intende per «cascami di tabacco» qualificabili come «tabacco da fumo» costituente a sua volta prodotto rientrante nell’ambito dei «tabacchi lavorati sottoposti ad accisa», e li inoltre puntualmente distinti dal «tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette».
Di conseguenza, per individuare i «cascami di tabacco» rilevanti come «tabacco da fumo», prodotto a sua volta rientrante nell’ambito dei «tabacchi lavorati sottoposti ad accisa» a norma dell’art. 39-bis, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, occorre verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla lett punto 2, del comma 2 del medesimo art. 39-bis.
Ne discende, quindi, che i «cascami di tabacco», per essere considerati «tabacchi da fumo» sottoposti ad accisa, debbono anche essere «preparati per la vendita al minuto».
Né indicazioni diverse risultano desumibili dalla Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. In particolare, infatti, l’art. 5, paragrafo 1, de Direttiva cit. recita: «l. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell’articolo 3 e nell’articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco».
2.2. Per quanto concerne il dato fattuale, l’ordinanza impugnata indica espressamente che le cose sequestrate, che si assumono essere l’oggetto del reato di contrabbando, sono «cascami di tabacco», in quanto sono state qualificate tali all’esito di un accertamento effettuato dal Laboratorio chimico di Roma dell’Agenzia dei Monopoli su campioni da esse prelevati dall’unità della Guardia di Finanza procedente alle investigazioni.
L’ordinanza impugnata, inoltre, rappresenta che gli indicati «cascami di tabacco» avevano un peso complessivo di 16.800,00 kg. ed erano raccolti in 105 colli, ma non riferisce che detti «cascami di tabacco» fossero «preparati per la vendita al minuto», ed anzi afferma che questo requisito non è richiesto perché gli stessi siano considerati tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2.3. In considerazione del criterio fissato dalla legge e dei dati fattuali rilevabi nella specie, deve escludersi la configurabilità del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosa posta a fondamento del reato di sequestro.
Per un verso, infatti, perché sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco», occorre che gli stessi siano «preparati per la vendita al minuto».
Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata esclude erroneamente la necessità di tale requisito, e, anzi, rappresentando che i «cascami di tabacco» nella specie oiì
sono raccolti in colli ciascuno del peso di 160 kg., offre una descrizione degli incompatibile con la sussistenza della condizione della preparazione dei medesi per la vendita al minuto.
L’esclusione della configurabilità del reato di contrabbando di tabac lavorati esteri, quale ipotesi delittuosa posta a fondamento del reato di seq impone di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di convali del sequestro emesso in data 10 gennaio 2024 dal Pubblico Ministero presso i Tribunale di Bari e di disporre la restituzione dei beni sottoposti a vinco interessati dal presente ricorso, all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di convalida d sequestro emesso in data 10 gennaio 2024 dal Pubblico Ministero presso i Tribunale ordinario di Bari e dispone la restituzione dei beni all’avente dirit Così deciso il 15/10/2024.