Cartucce a salve e materie esplodenti: la Cassazione conferma il reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di armi e munizioni: la detenzione non autorizzata di cartucce a salve costituisce reato. Anche se comunemente percepite come innocue, queste munizioni rientrano nella categoria delle materie esplodenti e la loro detenzione è sanzionata penalmente. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni dei giudici.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna inflitta dal Tribunale a un individuo per il reato previsto dall’articolo 679 del codice penale (Omessa denuncia di materie esplodenti). Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 5 cartucce a salve calibro 8 mm. e per questo condannato al pagamento di una pena pecuniaria di 200,00 euro a titolo di ammenda.
Il ricorso in Cassazione: le ragioni della difesa
Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un punto centrale: le cartucce a salve oggetto del sequestro non sarebbero idonee ad essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra. Di conseguenza, secondo la difesa, non avrebbero dovuto essere considerate materiale illecito e la condanna sarebbe stata illegittima.
L’analisi della Corte sulle cartucce a salve
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la doglianza fosse formulata in termini generici, senza specificare perché le cartucce in questione non fossero utilizzabili in un’arma. Ma il punto cruciale della decisione è un altro.
La Corte ha qualificato l’argomentazione come manifestamente infondata, richiamando un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Anche se le cartucce a salve non sono proiettili veri e propri, esse contengono materiale esplodente. Questa caratteristica è sufficiente a farle rientrare nella categoria delle “materie esplodenti” la cui detenzione deve essere denunciata all’autorità, proprio come previsto dall’art. 679 c.p.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, le censure sollevate miravano a una riconsiderazione dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità. In secondo luogo, e in modo dirimente, il ricorso era manifestamente infondato nel merito. I giudici hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che le cartucce non possano essere usate in armi comuni da sparo. Ciò che conta è la loro natura intrinseca di materiale esplodente. Di conseguenza, la detenzione senza la prescritta denuncia integra la contravvenzione contestata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica: la detenzione di cartucce a salve, indipendentemente dal loro calibro o dalla loro concreta offensività, deve essere sempre autorizzata. La legge le classifica come materie esplodenti, equiparandole, dal punto di vista dell’obbligo di denuncia, ad altri materiali potenzialmente pericolosi. La decisione serve da monito per chiunque ritenga, erroneamente, che tali oggetti siano di libera detenzione, sottolineando come anche una piccola quantità possa portare a conseguenze penali significative.
È legale detenere cartucce a salve senza un’autorizzazione?
No, secondo la Corte di Cassazione la detenzione non autorizzata di cartucce a salve costituisce reato, poiché esse sono classificate come materie esplodenti e la loro detenzione deve essere denunciata all’autorità.
Perché le cartucce a salve sono considerate penalmente rilevanti se non possono sparare un proiettile?
Perché la legge non si concentra sulla loro capacità di essere usate in un’arma da sparo, ma sulla loro natura intrinseca di “materie esplodenti”. La presenza di polvere da sparo le rende soggette agli obblighi di denuncia previsti dall’art. 679 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, può essere condannato anche al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45464 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45464 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Termini Imerese ha condannato COGNOME NOME alla pena euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 679 cod. pen. quanto alla detenzione di 5 cartucce G.F.L. cal 8 mm. a salve;
Rilevato che con il ricorso ai deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità alle cartucce a salve oggetto del sequestro, inidonee a essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra, della contravvenzione contestata;
Rilevato che la doglianza, peraltro formulata in termini generici e senza evidenziare per quale ragione le cartucce sequestrate non sarebbero utilizzabili in un’arma comune da sparo o in una da guerra, è manifestamente infondata in quanto le cartucce a salve, come evidenziato dalla Corte territoriale, rientrano comunque tra le materie esplodenti (Sez. 1, n. 32496 del 29/04/2021, Di Leo, Rv. 281762 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023