Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3880 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (alias COGNOME NOME) nato in ALBANIA, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IL DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. perché trovato in possesso di carta di identità contraffatta.
Il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa riqualificazione del reato in quello meno grave di falso in certificati o autorizzazione amministrative, di cui agli articoli 477 e 482 c.p. – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la più grave fattispecie di cui all’art. 497 bis cod. pen. si configura in relazione a qualsiasi documento che abbia l’attitudine a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato; idoneità che si ricollega normalmente alla carta di identità, in quanto titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente
modificata dall’art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002 (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279473-01; Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, NOME, Rv. 277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265534-01).
L’inidoneità di una carta di identità a consentire l’espatrio, pertanto, si pone come ipotesi che fa eccezione alla regola (tanto che in Italia, per diversi anni, è stata annotata sul documento cartaceo solo la “non validità” all’espatrio e non la sua “validità”, di per sé già rappresentata dal documento in quanto tale), il che comporta un onere di allegazione da parte dell’imputato che deduca la non validità all’espatrio del documento: «Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto previsto dall’art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l’espatrio, gravando sull’imputato che ne contesti l’esistenza il relativo onere di allegazione probatoria» (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279473-01).
Nel caso in esame, come evidenziato nelle sentenze di merito, non è mai stata fornita alcuna prova del fatto che sul documento fossero riportate limitazioni che non consentissero l’espatrio fuori dal paese di origine (Grecia), in conformità alle disposizioni pattizie, sicché la richiesta di riqualificazione è stata correttamente esclusa dai giudici di merito.
Il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in riferimento al carattere asseritamente innocuo del falso perché grossolano – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tenendo tra l’altro presente che la grossolanità di un falso non può certo essere desunta dal suo riconoscimento da parte di personale di p.g. esperto, addetto proprio a controlli di tale tipo, in quanto l’attitudine ingannatoria va valutata in astratto, con riferimento alle competenze medie di un soggetto al quale il documento potrebbe essere esibito per una pluralità di scopi.
Il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen. -è del tutto aspecifico e non si confronta realmente con la motivazione, congrua e coerente, espressa dalla Corte di appello per rigettare la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza), alla quale oppone argomenti privi di qualsiasi specificità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025