Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 124 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1266/2025
NOME COGNOME
Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 15/10/2025
NOME COGNOME
Relatore
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica del tribunale di Latina;
nel procedimento a carico di NOME COGNOME NOME n. a San Felice Circeo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del 27/02/2025 del tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore dell’imputata AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale del riesame di Latina, adito nellÕinteresse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Napoli, in ordine ad un manufatto realizzato Ð in zona agricola – in muratura e cemento, di circa 96 mq., e con riguardo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 44, 93 e 94 DPR 380/01, annullava il decreto.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica del tribunale di Latina deducendo un solo motivo di ricorso.
Rappresenta che sarebbe emerso, alla luce del provvedimento di convalida del sequestro, il pericolo di aggravio del carico urbanistico sia perchŽ i lavori erano ancora, in parte, in corso, con rischio di prosecuzione di opere abusive sia per lÕaumento del carico urbanistico, a fronte di opere realizzata in area destinata a verde agricolo. Il tribunale allora, avrebbe dovuto motivare su tali profili di pericolo di aggravamento.
1.Il ricorso è fondato. Preliminarmente, in assenza di ogni deduzione inerente lÕipotesi di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 380/01, il ricorso non appare riferibile a tale fattispecie che quindi non ne è coinvolta. Permane, tuttavia, lÕassenza di ogni considerazione, pur a fronte della ritenuta (dal tribunale) ultimazione delle opere (non eccepita come erronea dal P.M., sebbene, alla luce del principio di unitarietˆ dellÕimmobile abusivo, la presenza del piazzale ancora al rustico e di prese elettriche ancora non completate depone per unÕopera da definirsi ancora incompleta), in ordine alla persistenza o meno del pericolo di aggravio urbanistico conseguente allÕopera abusiva. EÕ sufficiente ricordare al riguardo che in tema di reati edilizi, il “periculum in mora”, richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, pu˜ essere legittimamente motivato con l’aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d’uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell’area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un’oggettiva indicazione dell’incidenza dell’intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3 – , n. 8671 del 15/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024 ) Rv. 285963 Ð 01).
2.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che lÕordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Latina.
Annulla lÕordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Latina competente ai sensi dell’art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
Cos’ deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME