Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre NOME nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 del Tribunale di Torre NOME Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Torre NOME ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 473, comma 1, cod. pen. contestato, in relazione alla condotta di contraffazione di marchi di prodotti industriali (quali “Louis Vuitton”, “Hermes” “Dior” e altri), commessa in Torre del Greco in data 21.09.2023.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre NOME ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con l’unico motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che il Tribunale, con motivazione illogica, pur avendo riconosciuto la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 473 c.p., ha assolt l’imputato, ritenendo sussistente un ragionevole dubbio circa l’effettiva responsabilità del medesimo.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto l’imputato estraneo all’attività commerciale in questione, anche se formalmente titolare della stessa e presente al momento dell’accesso eseguito dalla polizia giudiziaria, valorizzando il contenuto degli atti di indagine di diverso procedimento penale (n. 7043/2023 R.G.N.R.), in particolare di un decreto del pubblico ministero di perquisizione e sequestro a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME ( rispettivamente figlia e moglie dell’imputato), del 04.01.2024, in cui era indicato che l’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” ( formalmente intestata all’imputato) era in realtà gestita dalle suddette; è stato, inoltre, valorizzato il fatto che l medesima NOME COGNOME era risultata presente, in data 10 gennaio 2024, al momento della perquisizione eseguita nell’ambito del suindicato diverso procedimento penale.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che la gestione dell’attività commerciale da parte della figlia dell’imputato sarebbe emersa “in periodo coincidente” con quello attribuita al padre, con “movimentazioni continue e ingenti somme di denaro” che rappresenterebbero “un ulteriore, verosimile indice di una gestione in proprio dell’attività commerciale formalmente intitolata al padre”.
Deduce, tuttavia, il Procuratore ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso, illogicamente, di considerare che COGNOME NOME e COGNOME NOME sono state indagate, nell’ambito dell’attività svolta dalla ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” e dalla ditta individuale di “COGNOME RAGIONE_SOCIALE“, con riferimento a fatti accaduti in un periodo successivo a quello in contestazione.
Il Tribunale non avrebbe dato adeguato risalto al dato della titolarità, da parte dell’imputato, della ditta individuale presso la quale sono stati rinvenuti i vari beni contraffatti, oltre che al rinvenimento di una macchina cucitrice idonea alla realizzazione degli stessi marchi contraffatti, all’interno di un appartamento abitato dall’imputato, e alla presenza dello stesso al momento dell’accesso.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o il rigetto dello stesso, deducendo che
le indagini a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono precedenti a quelle da cui è scaturito il procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In via preliminare occorre ricordare che la sentenza impugnata, emessa il 28 febbraio 2025, avendo ad oggetto reato a citazione diretta (essendo la fattispecie di cui all’art.473 cod.pen. punita con pena della reclusione non superiore a quattro anni) era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc.pen., siccome modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, essendo, peraltro, la pronuncia del giudice monocratico intervenuta nel febbraio 2025, e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma.
Deve, inoltre, considerarsi che, a norma dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso da parte dell’organo della pubblica accusa; in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod.proc.pen., il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029 – 01).
2. Ciò posto il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La motivazione della sentenza impugnata presenta il lamentato vizio della carenza motivazionale. Il Tribunale ha ritenuto l’imputato COGNOME NOME estraneo alla condotta contestata, di cui all’art. 473 cod. pen., attribuendo rilievo fondamentale alla circostanza, desunta da atti di un diverso procedimento penale, che anche alla moglie e figlia dell’imputato, NOME COGNOME e NOME COGNOME, siano state contestate analoghe condotte, inferendo da essa l’impossibilità di avere certezza che i fatti in contestazione nel presente procedimento siano certamente riconducibili al personale agire dell’imputato.
La sentenza impugnata, tuttavia, omette di considerare che gli atti del diverso procedimento penale afferiscono a condotte presuntivamente poste in essere dalla moglie e figlia dell’imputato nell’ambito di diverse ditte individuali, oltre che in un arco temporale comunque diverso da quello della condotta in esame; omette, altresì, di spiegare le ragioni per cui la pendenza di un diverso
procedimento penale a carico della moglie e figlia dell’imputato, per condotte analoghe a quelle in contestazione, sia idonea ad elidere la rilevanza probatoria degli elementi acquisiti nell’ambito del presente procedimento a carico dell’imputato. In particolare risulta irragionevolmente sminuita la rilevanza del dato della titolarità, da parte dell’imputato, dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” nei cui confronti è stato eseguito l’accesso da parte della Guardia di Finanza, dal quale ha tratto origine il procedimento; oltre che degli ulteriori elementi rappresentati dalla presenza dell’imputato al momento del suddetto accesso e dal rinvenimento, all’interno della residenza del medesimo, di una “macchina ricamatrice elettronica” collegata ad una pen drive contenente diversi files per la riproduzione di loghi riconducibili a note case di moda. La motivazione della sentenza impugnata oblitera la rilevanza dei superiori dati e non compie alcun approfondimento in ordine alla possibilità di una diversa chiave di lettura dei medesimi elementi anche alla luce della prospettazione accusatoria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie in esame, il vizio di mancanza di motivazione attesa la configurabilità di un vuoto argomentativo che riveste un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, rispetto ad elementi di valutazione e conoscenza trascurati che presentano, almeno potenzialmente, l’attitudine a fornire difformi lumi (fra tante, si veda Sez. 2, n. 7709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 – 01).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Torre NOME, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre annunziata, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 02/10/2025