Carenza d’interesse: quando il ricorso è inammissibile
Il sistema giudiziario italiano prevede che l’impugnazione di una sentenza sia possibile solo se sussiste un interesse concreto a ottenere un risultato più favorevole. La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della carenza d’interesse nel ricorso presentato da un soggetto già assolto nei gradi precedenti.
Nel caso in esame, un imputato era stato accusato di rivelazione di segreto d’ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico. Nonostante l’assoluzione ottenuta in appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere una diversa qualificazione giuridica o una formula assolutoria ancora più specifica.
I fatti e il giudizio di merito
In primo grado, l’imputato aveva ottenuto una decisione liberatoria. Successivamente, la Corte d’Appello aveva riformato parzialmente la sentenza, assolvendo l’uomo dal reato di rivelazione di segreto d’ufficio perché il fatto non sussiste. Per il secondo capo d’imputazione, relativo all’accesso abusivo a sistemi informatici, l’appello del Pubblico Ministero era stato dichiarato inammissibile, confermando l’assoluzione.
Nonostante l’esito favorevole, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che il primo motivo di ricorso mirava a ottenere enunciati di principio privi di reali effetti pratici. Quando un imputato è già stato assolto con la formula il fatto non sussiste, non vi è spazio per un ulteriore miglioramento della sua posizione giuridica.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che l’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale. Se la sentenza di appello ha già rimosso ogni pregiudizio penale con la formula più ampia, il ricorso diventa inammissibile per carenza d’interesse. Questo principio serve a evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale per questioni puramente teoriche.
Per quanto riguarda le censure sull’accesso abusivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni proposte erano di puro merito. Tali doglianze non introducevano i presupposti necessari per trasformare la formula assolutoria esistente in una ancora più favorevole, rendendo il ricorso non conforme ai casi previsti dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del diritto di impugnazione. L’articolo 568 del codice di procedura penale stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Nel caso della rivelazione di segreto d’ufficio, l’assoluzione perché il fatto non sussiste rappresenta il massimo grado di tutela per l’imputato. Qualsiasi ulteriore richiesta di modifica della motivazione non produrrebbe alcun vantaggio pratico o giuridico rilevante.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che le critiche relative al secondo reato non hanno scalfito la tenuta logica della decisione di appello. Le argomentazioni difensive sono state considerate fuori dai casi previsti, poiché non miravano a correggere un errore di diritto, ma a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ricorda che la strategia difensiva deve sempre valutare l’utilità effettiva di un’impugnazione. Oltre al rigetto del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea l’importanza di agire in giudizio solo quando vi sia un beneficio tangibile da conseguire.
Cosa accade se si ricorre in Cassazione dopo un’assoluzione con formula piena?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché l’imputato ha già ottenuto il massimo beneficio possibile dalla sentenza di appello.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Si possono contestare i fatti nel merito davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può rivalutare le prove o i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1465 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della decisione liberatoria di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui all’art. 615ter cod. pen., qualificato ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo;
Considerato che il primo motivo di ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, in quanto la Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di rivelazione di segreto d’ufficio perché il fatto non sussiste, con conseguente carenza d’interesse (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276524, nel solco di Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 240814);
Ritenuto che le censure svolte in riferimento all’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” dal residuo reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. – qualificato in appello ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo – svolgono argomentazioni di merito che non introducono i presupposti della formula liberatoria per insussistenza del fatto e sono, pertanto, proposte fuori dei casi previsti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il consigliere estensore
Il Presidente