Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44023 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CONTI TAGUALI NOME n. a Tortorici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 20/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Caltanissetta rigettava l’appello interposto nell’interesse dei Conti Taguali avverso il provvedimento del Gup di Caltanissetta che aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata all’imputato.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett.
cod.proc.pen. e la mancata considerazione degli elementi di novità sopravvenuti.
Con ordinanza in data 12/9/2023 il Tribunale di Enna revocava la misura imposta al ricorrente, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuto per altro. Il 21 settembre seguente il difensore, munito di procura speciale, dichiarava di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Osserva la Corte che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 591, comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Infatti, il sopravvenuto difetto di interesse costituisce una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente concorrente, risultando nella specie maturata in epoca antecedente l’atto abdicativo del procuratore speciale che l’ha recepita.
Il venir meno dell’interesse alla decisione correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione esclude le statuizioni accessorie ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
iikpresidente