Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49616 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
Il PG, in persona di NOME COGNOME, chiede l’inammissibilità del ricorso per intervenuto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; giudicato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di plurimo omicidio preterintenzionale e lesioni personali gravissime commessi con armi, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente e tentata estorsione commessi dall’imputato NOME COGNOME già condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, ridotta ai sensi dell’art. 599-bis ad anni 10 in sede di appello.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto insufficienti a dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari sia il decorso del tempo i che il diploma conseguito in carcere dall’imputato a fronte della gravità oggettiva dei fatti, della personalità negativa, della condotta processuale già valutata in sede di applicazione della misura, della motivazione alla base della commissione dei delitti e l’inserimento dell’imputato nel traffico di stupefacenti.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato NOME COGNOME, con il ministero dell’avvocato, affidandosi ad un unico motivo, qui enunciato ai sensi dell’art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc pen.
2.1. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, poiché non si sarebbe considerata la confessione, il diploma conseguito e la mancata contestazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma solo di quello di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
2.2. È stata chiesta la trattazione orale e, in tale sede, si è depositata la rinuncia all’impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza d’appello con conseguente mancanza d’interesse alla trattazione del ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, stante la rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinuncia all’impugnazione, per essere divenuta definitiva la sentenza emessa in appello, conduce inevitabilmente a una pronuncia d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dalla considerazione ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del ricorso per sopravvenuta caren d’interesse.
Così deciso il 19/01/2023