Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40716 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ed gli atti, COGNOME provv2dirne.-; –. Ao 1 –fiptignato, il ricorso e la rinuncia al ricorso; t.,. -i;ta la relaziona svolta COGNOME consigliera NOME COGNOME; -TV COGNOME -Thh7Thco miriIdero, io persona del Sostituto Prc, , cur,l , to e NOME COGNOME cade COGNOME chiesto Vinarnmissibilità de. ricorso.
RITENUTO IN FATTO
r.raineiugnata COGNOME T , .-ibunale di Roma, in funzione di Tribunaie dei . COGNOME CO ermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari :ribunale di Velletri il i aprile 2023, che applicava a NOME la misura telare della custodia ln c arcere in relazione a sei fattispecie di corruzione per ei;rrcizo dela liunzione, nella sua qualifica di direttore dei lavori press oporto iniiiaire di Grazii ,enise. Csr
Avverse COGNOME p.)rovvedirriento’ ha proposto ricorso NOME, a mezzo del sore d01 rie, COGNOME i – ativi del neati negli atti depositati.
3. In data O agosto 2023 è pervenuta in Cancelleria rinuncia al ricorso da tr deiVindacato e dei difensori. Nella stessa si fa presente che le ragioni della cia sono ee : -iconci iunie ai fatto che, nelle more, la misura è stata sostituita ueHa ceci arresti derniciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza nteresse, essendo stata a misura della custodia cautelare in carcere applicata rai’indagato medio tempore revocata e sostituita con quella degli arresti
E inverc, secondo i principi generali del nostro processo penale, in – t:colare quelli fissati neal’art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre i:iiiiipiezione e:corre averi; interesse, che deve essere concreto – e cioè rii -iHrare Hi-nuovere VeiTettivo pregiuciizio che la parte asserisce di aver subito con ii i:vedimento impugnato – e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, 1695 dei 19/03/1998, Papajani Rv, 2105621. 2
nteresse COGNOME zione va inteso come pretesa all’eliminazione della enie attuale di un d:rltto o di altra situazione soggettiva, dell’impugnante L!eiaa dalla ie. Jge non a’a quale pretesa all’affermazione di un astratto principio :ridico o all’ea-iattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio Oso cui deve tendere e:In:l impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, R-J. 202523; Sez.. E, o. 3326 del 28/11/2014 – dep. 2015, Papa, Rv. Fnari, 462080}
Ne discende che l’irnpJpnazione cauteiare proposta dall’indagato, al quale era st.i2La rigettata l’ , stanza Ci sostituzione della misura in atto con quella degli arresti dciliari, che risulta poi concessa medio tempore, è priva di interesse.
L’intervenuta cessazione degli effetti della misura di massimo r i gore :csoorta ia sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione che va, pertanto iiaata inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen., senza luogo 7cindanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui ai i ad. 616 cod. pi -oc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile NOME NOME sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso I1.5 settembre 2023