Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39143 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
RAFFAELLO COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di XXXXX
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione.
Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari.
XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione Ł avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna nØ alle spese del procedimento, nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.