Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di furto continuato e pluriaggravato.
Nell’interesse dell’imputato hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori.
2.1 Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO deduce con unico motivo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, avendo immotivatamente la Corte territoriale omesso di valorizzare la piena confessione resa dal COGNOME.
2.2 II ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO articola due motivi. Con il primo deduce inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 416-bis.1 comma 3 c.p. In tal senso il ricorrente eccepisce che la motivazione con la quale i giudici del merito hanno giustificato la statuizione censurata, ossia che i reati per cui si procede non sono ricompresi nel novero di quelli per cui può essere riconosciuta la suddetta attenuante, sarebbe errata, dovendosi ritenere invece che il senso della norma citata sia quello per cui la diminuente debba applicarsi comunque a colui che, come è nel caso di specie, gravita in una organizzazione mafiosa ed operi la scelta collaborativa, ammettendo nella relazione illustrativa della collaborazione, la realizzazione anche di reati diversi dalla partecipazione ad associazione mafiosa ovvero aggravati ai sensi dell’art. 7 di. n. 152 del 1991, come previsto dall’art. 16-quinquies I. n. 82 del 1991. Con il secondo motivo vengono denunziati vizi di motivazione in merito al medesimo punto della decisione impugnata oggetto del ricorso dell’altro difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere accolti.
Preliminarmente deve osservarsi come il ricorso dell’AVV_NOTAIO è mancante di una pagina, posto che quelle presenti in atti sono numerate da 1 a 4, ma sono solo tre. In particolare risulta mancante la pagina 3 dell’atto, né può ritenersi che ciò sia imputabile ad un mero errore di numerazione delle pagine, posto che l’ultimo periodo di pagina 2 risulta incompiuto ed il primo di pagina 4 non è coerente con il suo sviluppo argomentativo. Il vizio non è peraltro imputabile ad un difetto di trasmissione degli atti da parte del giudice a quo, posto che lo stesso risulta dall’originale dell’atto di
I
impugnazione che è stato depositato personalmente dal difensore presso la cancelleria della Corte d’appello di Catania il 24 maggio 2023, come comprovato dal relativo timbro di ricezione e dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso in questione può essere valutato nei limiti del suo contenuto per come effettivamente depositato. Va infatti ribadito che la mancanza di una o di più pagine nell’originale e nelle copie del ricorso per cassazione non ne comporta la nullità, in assenza di una specifica sanzione processuale, dovendosi, peraltro, considerare l’atto valido, in applicazione del principio di conservazione, limitatamente alle parti in cui siano comprensibili i motivi di gravame, con la conseguenza che la Corte è esonerata dall’esame di eventuali doglianze articolate nelle pagine mancanti, senza alcun obbligo di ricostruzione o di rielaborazione del motivo (Sez. 1, n. 45183 del 11/10/2023, Lanzetti, Rv. 285503).
Pregiudizialmente all’esame dei ricorsi deve rilevarsi come il reato per cui si procede, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, sia divenuto procedibile a querela della persona offesa. Deve allora osservarsi come, dagli atti trasmessi, non risulti essere mai stata presentata querela dai titolari del relativo diritto essendo presenti solo delle denunce che non contengono in alcuna forma la richiesta di perseguire gli autori dei reati per cui si procede (peraltro originariamente qualificati sotto il titolo della rapina). Ancora va rilevato che alcuna querela è stata proposta nel termine stabilito dall’art. 85 del citato decreto legislativo e che le persone offese non s sono costituite parte civile.
Ciò premesso va rilevato che quantomeno le doglianze proposte con il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO e con il secondo motivo di quello a firma dell’AVV_NOTAIO, non sono manifestamente infondate o altrimenti inammissibili. Ne consegue che ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. deve essere rilevata la sopravvenuta improcedibilità dei reati in contestazione per difetto di querela e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per carenza di querela.
Così deciso il 30/1/2024