Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22374 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 06/07/1999;
avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che in data 11 ottobre 2024 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere
nei confronti del ricorrente.
In queste ordinanza COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso in Policoro e nei comuni limitrofi, sino all’attualità (capo 1), del delitto di porto illegale di arma da fuoco di cui agli art 416-bis.1, 61 n. 2, 110 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 I. n. 859/1967 e dall’art. 648 cod. pen., commesso in Scanzano Jonico in data 6 dicembre 2023 (capo 43) e del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., commesso in Policoro sino a data prossima al 15 agosto 2024 (capo 57).
L’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore censura la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto di detenzione di armi da fuoco contestato al capo 43) dell’imputazione cautelare.
Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riproporre acriticamente il testo dell’ordinanza genetica senza motivare sulle censure proposte dalla difesa nel procedimento di riesame.
Il Tribunale ha, infatti, affermato che il ricorrente avrebbe perpetrato l’aggressione (derubricata in mero delitto di percosse di cui al capo 42) ai danni di tale NOME COGNOME «con l’uso delle armi», ma difetterebbe in radice la motivazione di questo assunto.
Nessun rilievo, inoltre, potrebbe assumere sul punto l’asserita collaborazione prestata dal ricorrente a Scarci per assicurare al presunto clan il controllo esclusivo sul tratto di mare, in quanto difetterebbe in radice la prova del ricorso alle armi con riferimento a questa specifica condotta.
Più in radice, difetterebbe qualsiasi prova dell’identificazione del ricorrente in uno dei soggetti che avrebbero concorso a commettere tale delitto, individuati dalla persona offesa in due quarantenni, forse di origine rumena; il ricorrente, peraltro, non è un quarantenne, in quanto è nato nel 1999 ed è di nazionalità albanese.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto contestato al capo 57) della imputazione cautelare e, segnatamente, al concorso morale nel delitto di tentata estorsione della somma di 5.000 euro, asseritamente commesso ai danni di NOME COGNOME, titolare della braceria “Don Augè”.
Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso motivazione sulle censure proposte dalla difesa, limitandosi a riportare altre aggressioni cui avrebbe partecipato il ricorrente. Dalle conversazioni citate nell’ordinanza, inoltre, il ricorrente non sembrerebbe presente alla commissione della condotta contestata.
Quand’anche il ricorrente fosse stato presente, il Tribunale non ha indicato il ruolo che avrebbe assunto nella commissione del delitto contestato o se la sua presenza avesse intimorito la vittima.
NOME COGNOME peraltro, per come descritto nell’ordinanza impugnata, non necessitava di alcun rafforzamento del proprio proposito criminoso.
In data 24 marzo 2035 e in data 27 marzo 2025 gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato istanza di trattazione orale del ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto di detenzione di armi da fuoco contestato al capo 43) dell’imputazione cautelare e, con il secondo motivo, ha dedotto la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto contestato al capo 57).
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione del loro comune fondamento concettuale, sono fondati.
3.1. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame, in quanto si è limitato a riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere alle deduzioni della difesa.
Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve, infatti, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gl elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251848 – 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765
– 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).
La mera riproposizione integrale dell’ordinanza genetica nel corpo dell’ordinanza del riesame, inoltre, non esime il Tribunale del riesame dal motivare il proprio convincimento, rispondendo specificamente alla censure proposte dal difensore della parte impugnante.
Questa Corte ha, inoltre, ravvisato il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. “copiaincolla”, pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 – 02).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene legittimo il ricorso alla tecnic redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, ma sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01).
3.2. Questo sindacato è assente nell’ordinanza impugnata.
Alle pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha riportano le censure proposte dal difensore nel procedimento di riesame e ha precisato espressamente che lo stesso ha contestato l’assenza di gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati ai capi 43) e 57) dell’imputazione cautelare.
Con riferimento al primo, il difensore ha eccepito il mancato rinvenimento dell’arma e ha rilevato che dalle intercettazioni non era risultato provato il coinvolgimento del ricorrente; con riferimento al secondo, il difensore ha rilevato che le intercettazioni non dimostravano la partecipazione al reato del ricorrente, neppure citato dalle persone offese.
Su queste censure, obiettivamente decisive, il Tribunale del riesame non ha motivato, in quanto si è limitato a riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere in alcun modo al difensore.
Il delitto contestato al capo 43) è descritto a pag. 240, ma nessuna motivazione è stata fornita sull’identificazione dell’indagato tra i concorrenti in tale delitto.
Parimenti il Tribunale ha motivato su plurime aggressioni poste in essere dal ricorrente, ma nulla ha detto sul delitto contestato al capo 57) per il quale ha l confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.
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Il Tribunale per il riesame ha, dunque, confermato la misura cautelare senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa
l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti e, in tal modo, ha eluso l’obbligo di motivazione che grava sullo stesso.
4. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Potenza,
competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà
nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla
1 -ter,
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.